A partire dal 1° gennaio 2024, viene istituito l’Assegno di Inclusione (ADI), un programma nazionale volto a contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale delle fasce vulnerabili, che andrà a sostituire il Reddito di Cittadinanza.
Secondo il Decreto attuativo, l’Assegno di Inclusione varia da un minimo di 480 euro all’anno fino a un massimo di 6.000 euro all’anno, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza, al quale può essere aggiunto un massimo di 3.360 euro all’anno in caso di spese di affitto.
Questo sostegno è destinato ai nuclei familiari che includono almeno un membro disabile, un minore, un anziano con più di 60 anni o persone in situazioni di svantaggio. L’importo dell’assegno può aumentare se nella famiglia sono presenti solo individui oltre i 67 anni, oltre ad altri familiari con disabilità grave. È importante sottolineare che l’ADI è compatibile e si integra con l’Assegno unico universale.
Assegno di inclusione, chi ne ha diritto?
L’Assegno di Inclusione (ADI) è ottenibile su richiesta e si rivolge ai nuclei familiari che soddisfano specifici requisiti, comprendendo almeno uno dei seguenti elementi:
- Un membro con disabilità, in linea con le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- Un minore di età;
- Un individuo di almeno 60 anni;
- Una persona in condizioni di svantaggio inserita in programmi di assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalla pubblica amministrazione, definite secondo il Decreto Ministeriale 154 del 2023.
Tuttavia, non è ammissibile all’Assegno di Inclusione (ADI) il membro disoccupato del nucleo familiare a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data di dimissione, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa o le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro.
Chi sono le persone in condizioni di svantaggio?
L’Articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale numero 154 del 2023 sottolinea che per ottenere l’Assegno di Inclusione (ADI), la situazione svantaggiosa deve essere strettamente collegata alla finalità e alla durata degli interventi nel percorso di accompagnamento verso l’indipendenza o nel piano di assistenza individuale nell’ambito dell’intervento sociale o socio-sanitario.
È importante notare che la condizione di svantaggio e il coinvolgimento in programmi certificati dalle Pubbliche Amministrazioni devono esistere precedentemente alla presentazione della richiesta per l’ADI. Pertanto, secondo quanto chiarito dalla Circolare INPS numero 105 del 16-12-2023, le persone considerate in condizione di svantaggio includono:
- Persone con disturbi mentali, compresi quelli che hanno vissuto in ospedali psichiatrici;
- Persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale superiore al 46%, richiedenti cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali o supporto familiare;
- Soggetti con problemi legati a dipendenze patologiche o abusi di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione non residenziali;
- Vittime di tratta o violenza di genere, specialmente le donne, che possono costituire un nucleo familiare indipendente dal coniuge anche ai fini ISEE e possono accedere a percorsi di inclusione personalizzati;
- Ex detenuti nel primo anno successivo al termine della pena o soggetti ammessi a misure alternative alla detenzione;
- Individui con fragilità sociale inseriti in strutture di accoglienza o programmi di emergenza abitativa;
- Persone senza dimora iscritte nel registro della Legge 24 dicembre 1954, n.1228 o in condizione di estrema povertà e senza dimora, in base al Piano Povertà del 2021;
- Neomaggiorenni collocati al di fuori della famiglia d’origine su disposizione dell’Autorità Giudiziaria;
- Giovani tra i diciotto e i ventuno anni, viventi al di fuori della famiglia d’origine su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e identificati come destinatari di interventi per prevenire la povertà e l’esclusione sociale;
- Individui senza dimora iscritti al registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della Legge 24 dicembre 1954, n.1228, che si trovano in una condizione di povertà che non consente loro di reperire o mantenere un’abitazione in modo indipendente e che sono assistiti dai servizi sociali territoriali.
Requisiti di cittadinanza
Per accedere all’Assegno di Inclusione (ADI), sono richiesti determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. La persona che richiede questa assistenza deve soddisfare cumulativamente i seguenti criteri:
- Deve essere cittadino europeo o familiare che possiede il diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, oppure cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti a lungo termine, o ancora titolare dello status di protezione internazionale, come l’asilo politico o la protezione sussidiaria secondo il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
- È richiesta la residenza in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in maniera continua, al momento in cui viene presentata la domanda. Tale requisito si estende anche ai membri del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.
- Per quanto riguarda la continuità della residenza, questa viene considerata interrotta se la persona è assente dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi consecutivi, oppure per un periodo di 4 mesi, anche se non consecutivi, nell’arco di 18 mesi. Tuttavia, non interrompono la continuità del periodo di residenza le assenze per motivi di salute gravi e documentati, anche se superiori a 2 mesi consecutivi o a 4 mesi complessivi nell’arco di 18 mesi.
Inoltre, per avere diritto all’ADI:
- La persona non deve essere soggetta a misure cautelari personali o di prevenzione.
- Non devono esistere sentenze definitive di condanna, compreso il patteggiamento, negli ultimi 10 anni precedenti la richiesta, senza distinzione circa il tipo di reato commesso. Tutte le sentenze definitive di condanna sono considerate, indipendentemente dalla natura del reato.
Requisiti economici
Per richiedere l’Assegno di Inclusione (ADI), sono previsti precisi requisiti economici. Il nucleo familiare deve soddisfare congiuntamente diverse condizioni riguardo al possesso di beni durevoli e altri indicatori del tenore di vita:
- Nessun componente del nucleo familiare può essere intestatario o avere la piena disponibilità di autoveicoli con cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei 36 mesi precedenti la richiesta. Si fanno eccezioni per autoveicoli e motoveicoli agevolati per persone con disabilità secondo la normativa vigente.
- Nessun componente del nucleo familiare può essere intestatario o avere la piena disponibilità di navi, imbarcazioni da diporto o aeromobili di qualsiasi genere.
- Riguardo alla condizione economica effettiva, il nucleo familiare del richiedente deve congiuntamente possedere:
- Un valore ISEE attuale non superiore a 9.360 euro. Se nel nucleo familiare sono presenti minori, l’ISEE è calcolato secondo l’articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
- Un reddito familiare inferiore alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Nel reddito familiare, non vengono considerati i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE, ma si includono le pensioni dirette e indirette. Non si tiene conto degli importi percepiti a titolo di ADI, Reddito di Cittadinanza o altre misure nazionali o regionali contro la povertà.
- Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, il reddito familiare deve essere inferiore a 7.560 euro annui moltiplicato per il parametro corrispondente della scala di equivalenza.
- Sono previsti limiti per il patrimonio immobiliare e mobiliare: il valore massimo del patrimonio immobiliare è di 30.000 euro, escludendo il valore della prima casa se inferiore a 150.000 euro; per il patrimonio mobiliare, la soglia massima è di 10.000 euro per il primo componente del nucleo familiare, incrementata di 2.000 euro per ogni componente successivo fino a un massimo di 10.000 euro. Questi massimali sono aumentati per i membri con disabilità o disabilità grave o non autosufficienza.