Il bonus da 1.200€ annui è stato confermato per il 2024. Attraverso il decreto legislativo n. 216/2023 è stata attuata la riforma IRPEF ed altre misure riferite alle imposte sui redditi. Tra le diverse novità, troviamo i tre scaglioni d’imposta, la riduzione delle detrazioni e le indicazioni sul trattamento integrativo per il 2024. Vediamo insieme quali sono le novità sull’ex bonus Renzi per il 2024.

Bonus 1.200€ nel 2024

Sono operative le disposizioni normative contenute nel decreto legislativo n. 216/2023. Come si legge nella rubrica informativa di fiscooggi.it, sono state messe a regime le nuove norme della riforma IRPEF ed altre misure in tema di imposte sui redditi.

Molte sono le novità che riguardano la nuova normativa, inclusi i tre scaglioni di imposta, la diminuzione delle detrazioni per oneri per i contribuenti con un reddito superiore a 50mila euro, la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni e il bonus da 1.200€ annui (trattamento integrativo 2024).

Conformemente alle spiegazioni fornite nell’articolo 1 – Revisione della disciplina IRPEF, per il 2024 entrano a regime i nuovi scaglioni di reddito ed aliquote, per il calcolo dell’imposta lorda, di seguito riportate:

  • fino a 28mila euro, 23%;
  • oltre 28mila euro e fino a 50mila euro, 35%;
  • oltre 50mila euro, 43%.

A chi spetta il bonus 1.200€ busta paga?

 La somma aggiuntiva in busta paga viene riconosciuta come detrazione IRPEF fino a un massimo di 1.200€ annui. È importante notare che il trattamento integrativo viene sovvenzionato dallo Stato italiano e riconosciuto in forma anticipata in busta paga dal datore di lavoro, che versa al lavoratore un importo mensile pari a 100 euro.

Possono richiedere il bonus fino a 1.200€ in busta paga i lavoratori che rientrano nella seguente categoria:

  • i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e assimilati,
  • stagisti o tirocinanti;
  • lavoratori atipici;
  • co.co.co;
  • soci lavoratori di cooperative;
  • dipendenti in cassa integrazione;
  • lavoratori socialmente utili;
  • disoccupati;
  • precettori di borsa di studio;
  • sacerdoti;
  • lavoratori in congedo di paternità o lavoratrici in maternità per congedo obbligatorio;
  • addetti alla pubblica amministrazione;
  • revisori di società.

 Il beneficio economico non viene riconosciuto ai lavoratori autonomi.

I lavoratori con reddito annuo fino a 15.000 euro percepiranno il bonus pieno, ovvero fino a 1.200€ annui. Per i lavoratori con un reddito compreso tra i 15.000 e i 28.000 euro, il bonus sarà calcolato in base alle detrazioni fiscali; pertanto, il bonus sarà riconosciuto solo se le detrazioni fiscali superano l’imposta IRPEF dovuta.

Come faccio a sapere se mi spetta il trattamento integrativo 2024?

Per l’anno 2024, la detrazione per lavoro dipendente passa da 1.880 euro (se il reddito complessivo non supera 15mila euro) a 1.955 euro. Le disposizioni normative contenute nel decreto in merito alla somma di 1.200€, pari a 100 euro al mese, riconosciuta a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, restano a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro, a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente, a parte i redditi provenienti da pensione e quelli assimilati al lavoro dipendente, risulti essere di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, diminuita dell’importo di 75 euro, rapportata al periodo di lavoro nell’anno.

Infine, le ultime novità approvate nel Decreto riguardano la determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e relative addizionali per i periodi d’imposta del 2024 e 2025.

Si presume che l’imposta del periodo precedente sarebbe stata determinata senza l’applicazione delle disposizioni precedenti, in relazione alle addizionali.

Nei dettagli, si riportano le indicazioni contenute nell’articolo 1 del Decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023, attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (GU Serie Generale n. 303 del 30-12-2023), il quale recita:

“Per l’anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all’articolo 1, comma  1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a  favore  dei  contribuenti  con reddito complessivo non superiore a  15.000  euro  qualora  l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50,  comma  1,  lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917,  sia  di  importo  superiore  a  quello  della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1,  del  citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita  dell’importo  di  75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno”.