Pensioni 2024: con la pubblicazione della circolare n. 1 del 2 gennaio 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono i criteri e le modalità applicative ai fini della rivalutazione dei trattamenti previdenziali e delle prestazioni assistenziali.

La circolare in oggetto, inoltre, specifica anche quella che è l’impostazione dei sopra citati pagamenti, nonché quelle che sono le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per quanto riguarda l’anno 2024.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto interministeriale del 20 novembre 2023, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 279 del 29 novembre 2023.

Pensioni 2024: ecco quali sono i criteri ai fini del calcolo della rivalutazione dei trattamenti previdenziali

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, il sopra citato decreto del 20 novembre 2023, il quale è stato emanato da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), ha fornito le disposizione per quanto riguarda la perequazione automatica delle pensioni a partire dal 1º gennaio 2024.

A tal proposito, la rivalutazione dei trattamenti previdenziali avviene in base all’ammontare del c.d. cumulo perequativo, il quale considera tutte le prestazioni come una pensione unica.

Nello specifico, dunque, ai fini del calcolo della rivalutazione delle pensioni per l’anno 2024 bisogna prendere in considerazione i seguenti trattamenti previdenziali:

  • le prestazioni che sono memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni e che vengono erogate da Enti diversi dall’INPS, per le quali può essere applicato il regime della perequazione cumulata;
  • le prestazioni che vengono erogate dall’INPS, ad esclusione delle seguenti:
    • le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP);
    • le pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST);
    • le prestazioni a carico dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM);
    • le prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV);
    • le pensioni per le vittime di atti di terrorismo e di stragi;
    • le prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA);
    • le pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva.

Pensioni 2024: l’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023 e l’indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2024

L’art. 1 del decreto in oggetto ha fissato in maniera definitiva la percentuale di variazione ai fini del calcolo relativo alla perequazione delle pensioni per quanto riguarda l’anno 2022, stabilendo la medesima in misura pari a +8,1 a partire dal 1° gennaio 2023.

Nello specifico, ecco qui di seguito i valori definitivi per il 2023:

  • a partire dal 1º gennaio 2023 i trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi sono pari a 567,94 euro (importi annui = 7.383,22 euro);
  • a partire dal 1º gennaio 2023 gli assegni vitalizi sono pari a 323,75 euro (importi annui = 4.208,75 euro).

L’art. 2 del sopra citato decreto, invece, ha fissato in maniera provvisoria la percentuale di variazione ai fini del calcolo relativo alla perequazione delle pensioni per quanto riguarda l’anno 2023, stabilendo la medesima in misura pari a +5,4 a partire dal 1° gennaio 2024.

Pertanto, in attesa del conguaglio che dovrà essere effettuato al termine dell’anno successivo, ecco qui di seguito i valori provvisori per il 2024:

  • a partire dal 1º gennaio 2024 i trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi sono pari a 598,61 euro (importi annui = 7.781,93 euro);
  • a partire dal 1º gennaio 2024 gli assegni vitalizi sono pari a 341,24 euro (importi annui = 4.436,12 euro).

Le modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2024

In base a quanto è stato disposto dall’art. 1, comma 135, della legge n. 213 del 30 dicembre 2923 (c.d. Legge di Bilancio 2024), la quale è stata pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario n. 40/L, la rivalutazione automatica delle pensioni prevista per l’anno 2024 viene applicata con l’utilizzo delle seguenti modalità:

  • per i trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo INPS la rivalutazione è pari al 100%;
  • per i trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS la rivalutazione è pari all’85%;
  • per i trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS la rivalutazione è pari al 53%;
  • per i trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a otto volte il trattamento minimo INPS la rivalutazione è pari al 47%;
  • per i trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a dieci volte il trattamento minimo INPS la rivalutazione è pari al 37%;
  • per i trattamenti pensionistici di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo INPS la rivalutazione è pari al 22%.