Sui lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico, il decreto legge numero 212 del 29 dicembre 2023 delinea tre situazioni che salvano, nel 2024, il superbonus al 110% o al 90%, a seconda dei casi. in particolare, il provvedimento del Consiglio dei ministri di fine anno salvaguardia gli interventi ancora da ultimare oltre il termine di scadenza dell’agevolazione, o che non arriveranno mai a una conclusione o che mancheranno l’obiettivo del miglioramento di due classi energetiche.
Si può dire, pertanto, che il provvedimento del governo di qualche giorno fa possa essere considerato di ampia salvaguardia rispetto ai cantieri ancora aperti del superbonus. In particolare, le tre salvaguardie operano nel caso in cui si sia provveduto a effettuare una cessione del credito d’imposta oppure ad applicare lo sconto in fattura come previsto dall’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020.
Superbonus, quali sono i tre casi che salvano il 110% o 90% nel 2024?
Arriva la salvaguardia del superbonus al 110% o al 90% nel 2024 a seconda dell’applicazione del bonus, così come in vigore nel 2023, con tre interventi contenuti nel decreto legge numero 212 dello scorso 29 dicembre. Nell’applicare il nuovo provvedimento, si nota che, a prescindere dallo stato di esecuzione dei lavori non ancora arrivati a una conclusione, il committente non potrà subire il recupero dell’agevolazione da parte dell’Agenzia delle entrate per le situazioni nelle quali gli interventi non siano arrivati a ultimazione secondo la naturale scadenza, oppure per il mancato raggiungimento di due classi energetiche di miglioramento ottenuto grazie ai lavori.
Non ci sarà la stessa salvaguardia per gli altri bonus edilizi nei confronti dei quali si applica il principio di cassa, ovvero di fatturazione e di pagamento della spesa stessa. Non sussiste, nel caso dei bonus edilizi, il raggiungimento del 30 per cento di stato di avanzamento dei lavori (Sal), come prevede il comma 1 bis dell’articolo 121 del decreto legge numero 34 del 2020.
Superbonus 110% nel 2024 con cessione crediti e sconto in fattura
A tal proposito, si ricorda che le opzioni di cessione del credito d’imposta e di sconto in fattura possono essere esercitate in rapporto a ogni stato di avanzamento degli interventi e che gli stessi non possono essere in numero superiori a due per ogni lavoro complessivo. Da norma, dunque, non si può prescindere dagli stati di avanzamento dei lavori per chi utilizzi il superbonus, mentre per gli altri bonus edilizi si può fare a meno del sistema degli stati di avanzamento dei lavori.
A fronte di queste premesse, dunque, le salvaguardie nei confronti del superbonus 110% e 90% operano nei confronti dei lavori per i quali sia stata esercitata già la cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura con utilizzo degli stati di avanzamento dei lavori. Di conseguenza, la detrazione fiscale del superbonus può essere recuperata non soltanto per la mancata conclusione degli interventi, ma anche per la presenza di interventi conclusi dopo la scadenza del bonus stesso o di lavori incompiuti, senza il raggiungimento delle due classi energetiche superiori.
Bonus 110% e stato avanzamento lavori (Sal) al 31 dicembre 2023
Ai fini della deroga della detrazione fiscale del superbonus, l’importo da considerare è quello riferito alla quota di lavori eseguita entro il 31 dicembre 2023 se il committente ha ancora la possibilità di fare la cessione di uno stato di avanzamento dei lavori. Tale Sal può essere calcolato su tutti i lavori eseguiti entro la fine del 2023, pur tenendo presente che il committente debba allineare i lavori eseguiti alle spese sostenute.
In alternativa, l’allineamento può essere determinato nella liquidazione di uno dei due stati di avanzamento dei lavori con percentuale di non meno del 30 per cento. A questa condizione, la cessione del credito d’imposta può avvenire in via legittima anche nel corso del 2024.