I dipendenti affetti da problemi di salute hanno il diritto all’indennità di malattia, un sostegno che consente loro di recuperare e guarire senza dover rinunciare al loro stipendio. Questa prestazione richiede la presentazione di un certificato medico e la disponibilità del dipendente in specifici orari, recentemente soggetti a riforme nel settore pubblico.

La disponibilità non rappresenta una formalità insignificante, bensì è cruciale per consentire le visite ispettive richieste dall’Inps o dal datore di lavoro per valutare le condizioni del dipendente. È essenziale che queste visite confermino le informazioni contenute nel certificato medico, e affinché ciò avvenga, la reperibilità del dipendente è fondamentale.

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Il lavoratore deve realmente trovarsi in condizioni di malattia (evitando così un utilizzo indebito dell’indennità), impegnandosi contemporaneamente nel recupero della salute e nel ritorno al lavoro, senza intralciare i controlli. Ciò che rischia chi non si rende reperibile è di non essere trovato quando ciò è necessario. La reperibilità durante la malattia è richiesta in fasce orarie diverse a seconda che il datore di lavoro sia del settore privato o pubblico.

Nel settore privato, la reperibilità è richiesta dalle 10:00 alle 12:00 del mattino e dalle 17:00 alle 19:00 del pomeriggio tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi. Dopo un lungo negoziato e decisioni dei Tribunali Amministrativi Regionali (Tar), questi orari sono stati estesi anche ai dipendenti pubblici, prima soggetti a una reperibilità di 7 ore al giorno. In entrambi i casi, la reperibilità in queste fasce orarie è fondamentale per non perdere il diritto all’indennità.

Le conseguenze per il dipendente che manca alla visita ispettiva variano in base alla situazione, considerando:

  • Se l’assenza è un evento isolato o ricorrente.
  • Se l’assenza viene successivamente giustificata o meno.
  • L’orario programmato per la visita rispetto alla diagnosi medica.
  • Eventuali situazioni di emergenza.

Le sanzioni

Le conseguenze per la mancata partecipazione alle visite ispettive variano in base a diverse circostanze e possono influire sia sul piano economico che disciplinare.

  • Se il lavoratore manca alla prima e unica visita fiscale, perde l’indennità di malattia per i primi 10 giorni.
  • La mancata presenza alla prima visita fiscale comporta la perdita dell’indennità per 10 giorni o, se inferiore, per il periodo antecedente alla seconda visita.
  • Se il dipendente manca alla seconda visita fiscale, perde l’indennità per i giorni rimanenti dei primi 10 giorni di malattia e subisce una riduzione del 50% dell’indennità per i giorni successivi.
  • Nel caso di mancata presenza alla terza visita, si interrompe l’indennità dalla data della visita mancata, ma il trattamento riprende se la visita successiva conferma la prognosi, anche se richiesta volontariamente dal dipendente.
  • Se il lavoratore manca alla visita fiscale per giustificati motivi e non si presenta alla visita ambulatoriale, perde l’indennità per i primi 10 giorni di malattia.
  • Nel caso in cui il dipendente manchi alla visita fiscale senza giustificazione ma si sottoponga poi alla visita ambulatoriale che conferma la prognosi, perde l’indennità per il periodo tra l’assenza e la visita (con un massimo di 10 giorni).
  • Se il dipendente non è presente alla seconda visita fiscale dopo la conferma della prognosi, perde l’indennità dalla data dell’assenza, a meno che questa seconda visita sia successiva alla scadenza della prognosi rinnovata, in tal caso la perdita di indennità avviene il giorno successivo alla scadenza.
  • Infine, la mancata presenza ripetuta e ingiustificata alle visite ispettive può costituire un motivo valido per il licenziamento, poiché viola gli obblighi di fiducia o altri termini contrattuali nei confronti del datore di lavoro.

E’ possibile uscire quando si è in malattia?

È possibile uscire durante le fasce orarie di reperibilità senza rischiare la perdita dell’indennità di malattia, a condizione che ci sia una reale necessità. Le assenze sono consentite e giustificate per motivi di salute, come visite mediche o l’acquisto di farmaci, a patto che siano preventivamente comunicate al datore di lavoro e possano essere documentate.

Solo in situazioni urgenti, come ricoveri o accessi al pronto soccorso, è accettata la mancanza di preavviso. Va sottolineato che se una persona si ammala in una località diversa dalla sua residenza o deve ricevere cure mediche altrove, ha il diritto di richiedere la modifica dell’indirizzo di reperibilità, pur rispettando gli obblighi di reperibilità nelle fasce orarie stabilite.