Al via da oggi, 1° gennaio 2024, l’Assegno di Inclusione e per chi assume i beneficiari della misura sono previsti sgravi contributivi.
Le prime indicazioni sugli sgravi sono arrivate dall’Inps, con la pubblicazione di una circolare, lo scorso 29 dicembre, nella quale ha chiarito i dettagli per la richiesta e l’attivazione dell’esonero dei contributi al 100% o al 50%.
L’esonero spetta anche a chi assume i percettori del Supporto per la Formazione e il lavoro.
Vediamo come funziona, in che misura e quali sono i limiti.
Assegno di Inclusione: a chi spetta lo sgravio contributivo
L’Assegno di Inclusione è entrato in vigore oggi, 1° gennaio 2024, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza. Una buona notizia sia per i beneficiari, che attendevano l’avvio della misura, e anche per i datori di lavoro che assumono i beneficiari, in quanto possono fruire di uno sgravio contributivo.
I dettagli sul taglio dei versamenti sono stati chiariti dall’Inps, con la pubblicazione di una circolare, lo scorso 29 dicembre 2024.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che assumono beneficiari dell’Assegno di Inclusione o del Supporto per la Formazione e il Lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Le agevolazioni spettano, altresì, per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, nel limite di 24 mesi.
In particolar modo, spetta ai datori di lavoro del settore privato, compresi quelli del settore agricolo. Lo sgravio contributivo viene riconosciuto solo ai datori di lavoro che inseriscono l’offerta nella piattaforma SIISL. A chi altri spetta?
- Alle Agenzie per il lavoro, le quali ricevono un contributo del 30% dell’incentivo massimo annuo;
- Agli enti del Terzo settore e alle imprese sociali autorizzate all’intermediazione, le quali ricevono contributo del 60% e dell’80%.
Le agevolazioni non spettano per le assunzioni della Pubblica Amministrazione.
Come funziona
Lo sgravio contributivo del 50% o del 100% spetta ai datori di lavoro del settore privato che assumo i beneficiari dell’ADI o del SFL.
Più precisamente, l’esonero spetta per le assunzioni con:
- Contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale;
- Contratto di apprendistato;
- Contratto a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale;
- Rapporti di lavoro subordinato instaurati in base a un vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
In che misura spetta lo sgravio
Sono previsti diversi incentivi per chi assume i beneficiari dell’ADI o del SFL. È previsto un esonero del 100% dei contributi per i datori di lavoro che assumono i beneficiari delle misure con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il limite massimo è stabilito nella misura di 8000 euro annui per 24 mesi. Inoltre, lo sgravio totale spetta anche per le trasformazioni contrattuali. L’Inps, chiarisce che:
- La somma massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro;
- Nei rapporti a tempo parziale, il massimale deve essere ridotto in proporzione.
Invece, lo sgravio dei contributi spetta anche nella misura del 50%, ma ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro determinato o stagionale. In questo caso, l’esonero spetta nel limite massimo di 4000 euro annui per 12 mesi. Anche in questo caso, l’Inps spiega che:
- La somma massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è pari a 333,33 euro;
- Nei rapporti di lavoro instaurati nel corso del mese, la soglia deve essere riproporzionata, assumendo la misura di 10,75 euro di riferimento.
Quanto dura l’esonero dei contributi al 100% e al 50%
La durata dello sgravio contributivo, come abbiamo visto, varia in funzione del tipo di contratto di lavoro instaurato:
- 12 mesi, nei contratti stagionali e a tempo determinato;
- 24 mesi, nei contratti a tempo indeterminato;
- 24 mesi, nelle trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.