Decontribuzione Sud 2024: con la pubblicazione del messaggio n. 4695 del 28 dicembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili e ha comunicato la proroga della misura in oggetto con l’aumento dei massimali di aiuto che sono previsti da quanto viene disposto all’interno della sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF).
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021).
Decontribuzione Sud 2024, confermata la proroga fino al 30 giugno: ecco quali sono gli importi previsti per le imprese beneficiarie e per quanto riguarda i massimali di aiuto
In base a quanto viene disposto dall’art. 1, comma 161, della Legge di Bilancio 2021, l’esonero contributivo di cui all’art. 27, comma 1, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, è previsto fino al 31 dicembre 2029.
Tale misura, nello specifico, viene riconosciuta con importi diversi in base all’anno di fruizione da parte dei beneficiari.
In particolare:
- per quanto riguarda la concessione del beneficio fino al 31 dicembre 2025, l’ammontare che viene riconosciuto ai soggetti beneficiari è pari al 30%;
- per quanto riguarda la concessione del beneficio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, l’ammontare che viene riconosciuto ai soggetti beneficiari è pari al 20%;
- per quanto riguarda la concessione del beneficio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2029, l’ammontare che viene riconosciuto ai soggetti beneficiari è pari al 10%.
La Decintribuzione Sud, in base alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF).
Dopodiché, le Autorità italiane hanno ritenuto necessario durante il corso delle giornate del 5 e del 7 dicembre 2023 notificare alla Commissione europea le modifiche apportate alla misura in oggetto.
Peranto, attraverso la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, la Commissione europea ha disposto la proroga in merito all’applicabilità della Decontribuzione Sud fino al 30 giugno 2024, dal momento che tale misura è stata considerata necessaria ai fini di garantire un aiuto a tutte quelle imprese che hanno subito delle conseguenze negative in seguito allo scoppio della guerra tra la Russia e l’Ucraina.
Inoltre, la Commissione europea ha disposto il seguente aumento del massimale di erogazione degli aiuti previsti dal c.d. Temporary Crisis and Transition Framework:
- 335.000 euro per quanto riguarda le imprese che operano all’interno dei seguenti settori:
- il settore della pesca;
- il settore dell’acquacoltura;
- 2,25 milioni di euro per quanto riguarda tutte le altre imprese che possiedono i requisiti che sono necessari al fine di accedere al regime di aiuti esistente.
Infine, l’INPS specifica anche che la misura di aiuto in oggetto non viene riconosciuta nei confronti dei soggetti che sono disciplinati dall’art. 1, comma 162, della Legge di Bilancio 2021, nonché nei confronti di coloro che operano nei seguenti settori:
- il settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- il settore del lavoro domestico;
- il settore finanziario.
Datori di lavoro esclusi dall’esonero contributivo
Attraverso la pubblicazione della precedente circolare n. 90 del 27 luglio 2022 da parte dell’INPS, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito quelle che sono le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione Sud).
La suddetta circolare dell’Istituto, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative sopra citate e all’applicazione della misura in oggetto nel periodo compreso tra il 1º luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.
A tal proposito, dunque, i datori di lavoro che possono accedere alla misura c.d. Decontribuzione Sud sono quelli che sono stati colpiti dagli effetti relativi alla guerra tra la Russia e l’Ucraina, ad eccezione dei seguenti soggetti:
- gli enti pubblici economici;
- gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici in base a quanto viene disposto dall’apposita normativa regionale;
- gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, dal momento che non possiedono i requisiti che sono necessari ai fini della trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP) e all’iscrizione presso il registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, in base a quanto viene disposto all’interno degli artt. 31 e 114 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (c.d. Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.