Il decreto varato dal Consiglio dei ministri il 28 dicembre scorso ha posto variazioni e strette notevoli al bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sia per quanto concerne il campo di applicazione, sia per la possibilità di effettuare lo sconto in fattura sulle spese sostenute e agevolate del 75 per cento. A perderci sono, in particolare, gli interventi effettuati per la sostituzione degli infissi, lavori che le interpretazioni di metà 2023 avevano ammesso tra quelli agevolabili ai sensi del decreto del ministero dei Lavori pubblici numero 236 del 1989.

E, invece, lo stop di questo bonus è arrivato anche per adeguare i servizi igienici, per la messa a norma delle porte e degli spazi che non comportino interventi sulla mobilità di tipo verticale. Il decreto del governo di fine 2023 segna, dunque, un ritorno a una disciplina più vicina a quella originaria, prima che le interpretazioni, tutte in senso estensivo, ammettessero anche i lavori di più ampio raggio.

In questo scenario, anche lo sconto in fattura si ritrova evidentemente limitato a interventi sulle parti comuni dei condomini o a soggetti con quoziente di reddito familiare non eccedente i 15mila euro.

Bonus anti barriere architettoniche 2024, quando si può ancora fare lo sconto in fattura?

Il governo ha fortemente limitato il campo di applicazione del bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche del 2024 mediante il provvedimento ad hoc adottato nella giornata del 28 dicembre 2023. Il decreto, infatti, ha previsto un deciso stop allo sconto in fattura per i lavori agevolati da questo bonus.

Infatti, secondo quanto prevede il nuovo decreto, non sarà più possibile applicare lo sconto in fattura previsto dal decreto legge numero 34 del 2020, a meno che, nel caso di lavori per eliminare le barriere architettoniche, non si intervenga nella parti comuni dei condomini a destinazione prevalentemente abitativa.

Potranno utilizzare lo sconto in fattura, inoltre, le persone fisiche per lavori su immobili unifamiliari o unità abitative situate in immobili plurifamiliari, purché il soggetto sia titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità abitativa.

Il decreto prescrive inoltre che il soggetto beneficiario dello sconto in fattura debba avere un quoziente di reddito familiare non eccedente i 15mila euro o sia un contribuente “in condizioni di disabilità accertata”.

Bonus barriere 2024, quando sconto in fattura? Le eccezioni

Alla disciplina prevista dal nuovo decreto approvato il 28 dicembre scorso, fanno eccezione i lavori per i quali i soggetti abbiano già presentato la richiesta del titolo abitativo o gli interventi già iniziati (che non necessitino del titolo abitativo).

In questi casi, si potrà applicare lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, opzioni esercitabili anche per i lavori non ancora iniziati ma per i quali il committente e l’impresa fornitrice abbiano già raggiunto un accordo vincolante e sia stato già versato un acconto sul prezzo dell’intervento.

Quali lavori si possono fare con il nuovo bonus per l’abbattimento barriere architettoniche?

Oltre alla stretta sullo sconto in fattura nel caso di utilizzo del bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il nuovo decreto adottato dal Consiglio dei ministri ha previsto un giro di vite sui lavori agevolabili. Infatti, non si potrà più ottenere il 75 per cento di agevolazione per la sostituzione degli infissi, tipologia di intervento sul quale le imprese fornitrici avevano basato i propri listini con applicazione dello sconto in fattura.

Niente cambio di finestre, porte e pavimenti dunque e, in generale, di interventi che non siano inerenti ad agevolare una mobilità di tipo verticale per le persone che ne abbiano necessità.

Nuova certificazione asseverata per l’utilità degli interventi

Insieme agli infissi, la normativa fissa lo stop anche dei lavori relativi all’adeguamento dei servizi igienici. Peraltro, lo stesso decreto fissa nuovi obblighi di certificare l’efficacia dei lavori ai sensi di quanto prevede il provvedimento 236 del 1989.

A tal proposito, la certificazione deve risultare dall’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato. Nel documento devono essere indicate le caratteristiche e la tracciabilità del pagamento dei lavori, quest’ultimo da effettuarsi mediante bonifico parlante.