Incentivi assunzione beneficiari Assegno di Inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro: con la pubblicazione della circolare n. 111 del 29 dicembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a fornito le prime istruzioni operative per quanto riguarda la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo che spetta ad alcune tipologie di datori di lavoro.

Nello specifico, l’incentivo in oggetto viene riconosciuto a quei datori di lavoro che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • decidono di assumere dei lavoratori beneficiari dell’Assegno di Inclusione e della misura di Supporto per la formazione e il lavoro con un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • trasformano un contratto di lavoro a tempo determinato di uno dei soggetti di cui al punto precedente in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno degli artt. 10 e 12, comma 10, del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme tutto ciò che riguarda gli incentivi che spettano ai datori di lavoro in caso di assunzione di lavoratori beneficiari dell’Assegno di Inclusione e della misura di Supporto per la formazione e il lavoro ed, in particolare, a chi spetta l’esonero contributivo in oggetto, nonché quali sono gli importi e la durata del medesimo.

Incentivi assunzione beneficiari Assegno di Inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro: a chi spetta? Ecco quali sono i datori di lavoro che possono accedere all’esonero contributivo

Ecco qui di seguito quali sono i soggetti che possono beneficiare dell’esonero contributivo previsto in caso di assunzione di lavoratori che beneficiano dell’Assegno di Inclusione e della misura di Supporto per la formazione e il lavoro:

  • i datori di lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro all’interno dell’apposito Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) previsto dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 5 del decreto legge n. 48 del 2023 (art. 10, comma, 3, del decreto legge n. 48 del 2023);
  • le agenzie per il lavoro che svolgono delle attività di mediazione per quanto riguarda i datori di lavoro che decidono di assumere un lavoratore attraverso l’utilizzo dell’apposita piattaforma informatica utile ai fini della presa in carico e della ricerca attiva possono beneficiare di un contributo di importo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo previsto dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dei commi 1 e 2 dell’art. 10 del decreto in oggetto (art. 10, comma 4, del decreto legge n. 48 del 2023);
  • gli Istituti di Patronato, gli Enti bilaterali e le Associazioni senza scopo di lucro che si occupano di attività legate alla tutela del lavoro, all’assistenza e alla promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, nonché la tutela della disabilità (art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 276 del 2023);
  • gli enti del Terzo settore che svolgono servizi con lo scopo di inserire o di reinserire inlavoratori interessati nel mercato del lavoro (art. 5, comma 1, lett. p), del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017);
  • le imprese sociali che svolgono servizi con lo scopo di inserire o di reinserire inlavoratori interessati nel mercato del lavoro (art. 2, comma 1, lett. p), del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017);
  • i datori di lavoro che sono in regola con gli obblighi di assunzione che sono previsti dalle disposizioni legislative che sono contenutenall’interno dell’art. 3 della legge n. 68 del 1999 (art. 10, comma 7, del decreto legge n. 48 del 2023).

Importi e durata

L’importo relativo all’esonero contributivo previsto per i datori di lavoro che assumono con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato, è pari al 100% dei contributi previdenziali dovuti, fino al limite massimo di 8.000 euro annui.

Per quanto riguarda la durata degli incentivi riconosciuti in caso di assunzione nelle modalità sopra citate, invece, il beneficio è previsto per una durata massima di 12 mesi.

L’importo massimo mensile relativo all’esonero contributivo in oggetto è, dunque, pari a 666,66 euro; mentre in caso di rapporti di lavoro iniziati e cessati durante il corso dello stesso mese tale limite va riproporzionato alla misura di 21,50 euro oer ogni giorno di fruizione.