Art bonus: con la pubblicazione della circolare n. 34 del 28 dicembre 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda il credito di imposta che viene concesso con l’intenzione di fornire un incentivo per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (c.d. Art bonus).

La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1 del decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014.

Art bonus, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: a chi spetta? Ecco quali sono i soggetti che possono beneficiare del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene disposto dall’art. 1, comma 1, del sopra citato decreto legge n. 83 del 2014, il c.d. Art bonus prevede la possibilità di beneficiare di un credito di imposta di importo pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro che vengono effettuate da parte delle seguenti categorie di soggetti:

  • le persone fisiche;
  • gli enti non commerciali;
  • i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Il credito di imposta in oggetto, in particolare, viene riconosciuto ai soggetti che abbiamo appena elencato esclusivamente nel caso in cui questi ultimi effettuino delle donazioni in denaro legate a:

  • interventi di manutenzione di beni culturali pubblici;
  • interventi di sostegno di enti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica.

Per quanto riguarda le soglie relative alla concessione dell’Art bonus, invece, queste ultime sono differenti a seconda della tipologia di soggetto che beneficia del medesimo.

Nello specifico:

  • il limite massimo in merito al riconoscimento del credito di imposta alle persone fisiche e agli enti non commerciali è pari al 15% delle erogazioni liberali che sono state effettuate;
  • il limite massimo in merito al riconoscimento del credito di imposta alle soggetti titolari di reddito d’impresa è pari al 5% delle erogazioni liberali che sono state effettuate.

In seguito, poi, le disposizioni che sono state introdotte tramite la pubblicazione della risposta del Ministero n. 452 del 7 ottobre 2020 hanno concesso la possibilità di beneficiare dell’Art bonus anche a coloro che fanno parte di un’associazione culturale senza scopo di lucro, a patto che quest’ultima possieda il carattere della liberalità e a patto che le erogazioni liberali in denaro abbiano come obiettivo quello di migliorare la condizione relativa al patrimonio culturale e storico-artistico del territorio di competenza.

Infine, sono inclusi tra le categorie di soggetti beneficiari anche:

  • i professionisti e gli imprenditori che hanno aderito al regime forfettario;
  • gli imprenditori e le imprese che operano all’interno del settore agricolo.

Ecco quali sono i requisiti oggettivi che consentono di beneficiare del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Dopo aver chiarito tutto ciò che riguarda l’ambito soggettivo della misura, ossia quali sono i soggetti che possono beneficiare dell’Art bonus, durante il corso di questo paragrafo, invece, ci andremo a concentrare sull’aspetto oggettivo del credito di imposta.

Nello specifico, sempre in base a quanto viene disposto dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014, l’Art bonus spetta in caso di erogazioni liberali in denaro che vengono effettuate al fine di consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione, di produzione e di restauro di beni culturali pubblici e al fine di sostenere:

  • gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
  • le fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;
  • le istituzioni concertistico-orchestrali;
  • i teatri nazionali;
  • i teatri di rilevante interesse culturale;
  • i festival;
  • le imprese e i centri di produzione teatrale e di danza;
  • i circuiti di distribuzione;
  • i complessi strumentali;
  • le società concertistiche e corali;
  • i circhi;
  • gli spettacoli viaggianti.

Il credito di imposta viene riconosciuto anche in caso di donazioni in denaro effettuate al fine di consentire la realizzazione di nuove strutture oppure il restauro e il potenziamento di strutture che sono già esistenti di enti o istituzioni pubbliche che operano senza scopo di lucro all’interno del settore dello spettacolo.

In seguito l’art. 17 del decreto legge n. 1898 del 17 ottobre 2016 ha ampliato le tipologie di lavori che consentono di beneficiare dell’Art bonus, ammettendo anche i seguenti:

  • le erogazioni liberali in denaro che vengono effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso di enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre professioni disciplinate dall’art. 9 del Codice dei beni culturali, le quali sono localizzate all’interno dei vari Comuni che sono stati colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 24 agosto 2016;
  • le erogazioni liberali in denaro che vengono effettuate per il sostegno di:
    • l’Istituto superiore per la conservazione e il restauro;
    • l’Opificio delle pietre dure;
    • l’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Dopodiché, a partire dal 27 dicembre 2017 la possibilità di beneficiare del credito di imposta in oggetto è stata estesa anche a tutti i settori dello spettacolo, includendo:

  • le istituzioni concertistico-orchestrali;
  • i teatri nazionali;
  • i teatri di rilevante interesse culturale;
  • i festival;
  • le imprese;
  • i centri di produzione teatrale e di danza;
  • i circuiti di distribuzione.