Nel 2024 si darà maggiore spazio alle categorie svantaggiate nell’Assegno di Inclusione. Il 2023 ha segnato la fine del Reddito di Cittadinanza, trascinando dietro polemiche e dibattiti estenuanti. Con la conclusione dei problemi legati all’RdC, inizia ora la fase iniziale del nuovo sussidio di Stato. Alcuni mostrano ottimismo sulle previsioni future, mentre altri temono che il sistema rimanga più nella forma che nella sostanza.
In seguito, vengono forniti chiarimenti sulla categoria di coloro che hanno diritto al beneficio. Subito dopo, si amplia il quadro delle condizioni di svantaggio per quanto riguarda l’Assegno di Inclusione. Per questo motivo, esamineremo nel dettaglio l’elenco delle categorie svantaggiate ammesse al beneficio.
Assegno di inclusione 2024 – categorie svantaggiate
L’Assegno di inclusione è una misura prevista dal decreto-legge 48/2023, regolamentata dal Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2023. È una misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale rivolta a:
- nuclei con persone minorenni nuclei;
- con persone con disabilità (allegato 3 al DPCM 159/2013);
- nuclei con persone anziane con almeno 60 anni;
- nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Chi rientra nelle categorie svantaggiate?
Conformemente alle spiegazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rientrano nella categoria dei beneficiari svantaggiati coloro che si trovano nelle situazioni contemplate dalla suddetta legge. Tra le categorie incluse vi sono:
- persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con grado di invalidità compreso tra il 46 e il 66 per cento;
- persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, in carico ai servizi sociosanitari;
- persone vittime di “tratta”, in carico ai servizi sociali o sociosanitari;
- persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
- persone ex detenute, nel primo anno successivo al termine della detenzione e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate;
- persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa in carico ai servizi sociali;
- persone senza dimora, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
- neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari.
Inoltre, rientrano nell’elenco dei beneficiari in condizioni di svantaggio le persone registrate all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore, le quali:
- vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
- ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
- sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.
Nella domanda ADI cosa auto dichiarare?
È importante notare che nella domanda di accesso all’Assegno di inclusione, il richiedente deve auto dichiarare il possesso della certificazione che attesti lo stato di svantaggio, specificando:
- l’amministrazione che l’ha rilasciata;
- il numero identificativo, ove è disponibile;
- la data di rilascio;
- l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.