Lavoro portuale: con la pubblicazione della circolare n. 101 del 12 dicembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda gli aspetti che sono legati alla natura contributiva e che riguardano i datori di lavoro che svolgono un’attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Oltre alla sopra citata tematica, poi, l’Istituto ha fornito anche dei chiarimenti in merito ai contributi che sono dovuti da parte dei datori di lavoro che operano in qualità di cooperativa per l’accesso alle integrazioni salariali, nonché le istruzioni operative ai fini della compilazione dei flussi Uniemens e le istruzioni contabili a tal proposito.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dei Titoli I e II del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, il quale è stato parzialmente modificato da parte della recente legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022).

La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 30 aprile 1970.

Lavoro portuale: ecco le nuove istruzioni dell’INPS ai fini del versamento dei contributi dovuti da parte dei datori di lavoro interessati

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, sia per quanto riguarda i lavoratori che sono stati assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato e sia per quanto riguarda i lavoratori che sono stati assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato ma dei quali la rispettiva attività non rientra tra le prestazioni di lavoro portuale temporaneo, i datori di lavoro interessati hanno l’obbligo di versare i contributi dovuti relativi al finanziamento della CIGS e del FIS.

Per quanto riguarda i lavoratori che sono stati assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e dei quali la rispettiva attività rientra tra le prestazioni di lavoro portuale temporaneo, invece, i datori di lavoro interessati saranno obbligati ad effettuare il versamento dei contributi dovuti relativi all’IMA (indennità di mancato avviamento al lavoro).

IMA: l’importo dei contributi dovuti

I datori di lavoro che assumono con un contratto di lavoro a tempo indeterminato dei lavoratori che svolgono delle prestazioni di lavoro portuale temporaneo devono versare i contributi di finanziamento dell’IMA per un’ammontare pari allo 0,90% dell’imponibile contributivo.

I lavoratori interessati, invece, saranno obbligati a versare una quota contributiva ai fini del finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro pari allo 0,30%.

A tal proposito, inoltre, l’INPS ricorda il fatto che le posizioni contributive sulle quali sono esposti i sopra citati lavoratori dovranno essere indicate attraverso l’inserimento dell’apposito codice di autorizzazione “2U”.

CIGS: l’importo dei contributi dovuti

I datori di lavoro che assumono lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato oppure con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, devono versare i contributi di finanziamento della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per un’ammontare pari allo 0,60% della retribuzione imponibile.

I lavoratori interessati, invece, saranno obbligati a versare una quota contributiva ai fini del finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria pari allo 0,30%.

FIS: l’importo dei contributi dovuti

Per quanto riguarda i datori di lavoro che assumono massimo 5 lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato oppure con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma non addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo, i contributi di finanziamento della FIS (Fondo di Integrazione Salariale) devono essere versati per un’ammontare pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, di cui:

  • 0,33% a carico del datore di lavoro;
  • 0,17% a carico del lavoratore.

L’aliquota prevista in caso di assunzione di più di 5 lavoratori dipendenti, invece, è pari allo 0,80%, di cui:

  • 0,53% a carico del datore di lavoro;
  • 0,27% a carico del lavoratore.