Indennità lavoratori part time ciclico: con la pubblicazione della circolare n. 109 del 27 dicembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni amministrative e contabili per quanto riguarda l’attuazione delle disposizioni relative ai lavoratori a tempo parziale ciclico, nonché per quanto riguarda l’indennità una tantum che viene riconosciuta ai medesimi per l’anno 2023.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 18, commi 1 e 2, del decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 15 dicembre 2023.
Tale normativa, nello specifico, si riferisce e fornisce un’interpretazione autentica a quanto era stato precedentemente disposto all’interno dell’art. 2 bis del decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022 (c.d. Decreto Aiuti).
Indennità lavoratori part time ciclico: ecco le istruzioni dell’INPS sui requisiti necessari per beneficiare del bonus 550 euro previsto per il 2023
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dall’art. 18 del decreto legge n. 145 del 2023 e in base alla successiva estensione della platea dei soggetti beneficiari della misura in oggetto, attraverso la pubblicazione del precedente messaggio n. 3977 del 10 novembre 2023 l’INPS ha comunicato il rilascio di un nuovo servizio al fine di permettere ai lavoratori interessati di presentare l’apposita domanda per ottenere l’indennità una tantum per l’anno 2022.
A tal proposito, dunque, prendendo in considerazione le istruzioni operative che sono state fornite tramite il sopra citato messaggio, i soggetti interessati avevano tempo per presentare le istanze nel periodo compreso tra il 13 novembre 2023 e il 15 dicembre 2023.
Pertanto, i lavoratori dipendenti che durante il corso dell’anno 2022 svolgevano la propria attività presso un’azienda privata mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico hanno la possibilità di beneficiare di un’indennità una tantum di importo pari a 550 euro per quanto riguarda l’anno 2023.
Nello specifico, i sopra citati lavoratori devono necessariamente operare con un contratto di lavoro part time ciclico e non aver lavorato per almeno un mese intero in via continuativa, ma comunque per un periodo compreso tra sette settimane e venti settimane, a causa della sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
Il mese da prendere in considerazione, specifica l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, comprende un arco temporale pari a quattro settimane.
Dopodiché, un altro requisito necessario ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum di importo pari a 550 euro prevista per il 2023 per quanto riguarda i lavoratori che operano con un part time ciclico è quello relativo all’assenza di un rapporto di lavoro dipendente differente rispetto a quello a tempo parziale ciclico, nonché quello relativo all’assenza della ricezione dell’indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e di alcun trattamento pensionistico diretto.
In particolare, dunque, i lavoratori interessati non dovranno beneficiare delle seguenti prestazioni previdenziali:
- le pensioni dirette a carico, anche pro-quota, dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- le pensioni dirette a carico delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative dell’AGO;
- le forme previdenziali compatibili con l’AGO;
- le pensioni dirette a carico della Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995);
- le pensioni dirette a carico degli Enti di previdenza disciplinati da quanto viene disposto all’interno del decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e all’interno del decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996;
- l’APE Sociale, ovvero l’indennità disciplinata da quanto viene disposto all’interno dell’art. 1, comma 179, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, e successive modificazioni.