Esenzione IRES per enti filantropici: Agenzia delle Entrate precisa
Gli enti filantropici rappresentano una componente fondamentale del Terzo settore, operando senza scopo di lucro e dedicandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Questi enti, che possono assumere la forma di associazioni riconosciute o fondazioni, svolgono un ruolo molto importante nel supporto di persone svantaggiate e nella realizzazione di attività di interesse generale, come azioni volontarie, erogazioni gratuite di denaro, beni, servizi o attività di mutualità. Recentemente, tramite apposita circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla esenzione IRES per enti filantropici: ecco quali sono state le precisazioni.
Esenzione IRES enti filantropici: fiscalità e regolamentazioni
Dal punto di vista fiscale, gli enti filantropici godono di una serie di agevolazioni e esenzioni. In particolare, sono esentati dalla tassazione i redditi provenienti da immobili utilizzati per attività non lucrative, inclusi i proventi da gestione immobiliare e le locazioni. Questa esenzione si applica a condizione che gli immobili siano utilizzati in linea con le finalità istituzionali dell’ente e che non vi sia un’organizzazione in forma d’impresa.
Esenzione IRES enti filantropici: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 75 del 21 dicembre, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla qualificazione dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare degli enti filantropici. Questa risoluzione conferma che l’attività di filantropia, realizzata attraverso l’erogazione di denaro, beni e servizi di investimento, è considerata non commerciale ai fini fiscali. Di conseguenza, gli enti filantropici che si dedicano a tali attività possono beneficiare di significative esenzioni fiscali.
L’attività filantropica realizzata attraverso l’erogazione di denaro, beni e servizi di investimento è un aspetto centrale per gli enti del Terzo settore. Questi enti, tramite l’erogazione di risorse, supportano categorie di persone svantaggiate o attività di interesse generale, contribuendo in modo sostanziale al benessere sociale e comunitario.
La gestione del patrimonio immobiliare è un altro punto di interesse per gli enti filantropici. Secondo le normative fiscali vigenti, gli enti possono mantenere gli immobili esenti da tassazione, a patto che questi siano impiegati esclusivamente per le attività non commerciali dell’ente. Questo include la possibilità di generare redditi da locazione, purché reinvestiti a supporto delle loro finalità istituzionali.
Perché gli enti filantropici godono di agevolazioni fiscali
Gli enti filantropici, parte integrante del Terzo settore, godono di una posizione fiscale privilegiata in virtù della loro natura non commerciale. Questi enti, dedicati al perseguimento di obiettivi civici e sociali, operano principalmente tramite l’erogazione gratuita di denaro, beni o servizi. La loro classificazione come enti non commerciali apre la strada a significative esenzioni fiscali, in particolare per quanto riguarda i redditi immobiliari.
Le attività degli enti filantropici, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, sono compatibili con la normativa vigente quando si configurano come prestiti infruttiferi, ovvero prestiti che prevedono unicamente la restituzione del capitale senza interessi o altri oneri.
Immobili degli enti filantropici: gestione ed esenzioni fiscali
Riepilogando, sul fronte degli immobili, L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i redditi provenienti dalla gestione immobiliare degli enti filantropici sono esenti da tassazione. Questo include i redditi derivanti dalla locazione di immobili, a condizione che siano utilizzati esclusivamente per attività non commerciali. Tale esenzione si applica solo se gli immobili non sono parte di un’attività organizzata in forma d’impresa.
Gli enti filantropici svolgono infatti un ruolo cruciale nel sostenere categorie di persone svantaggiate attraverso l’erogazione di denaro, beni o servizi. Questa attività, essendo gratuita o senza corrispettivi a carico dei beneficiari, rafforza ulteriormente il loro status di enti non commerciali. La concessione di prestiti infruttiferi rientra pienamente in queste attività, fornendo supporto senza gravare finanziariamente sui beneficiari.
Il D.lgs. 117/2017, noto come Codice del Terzo Settore, fornisce il quadro normativo per gli enti filantropici. L’articolo 84 del codice, come modificato dal dl 73/2022, stabilisce che i redditi immobiliari degli enti filantropici sono esenti dall’imposta sul reddito delle società (IRES). Inoltre, l’articolo 26 del decreto Semplificazioni prevede l’applicabilità in via transitoria delle norme agli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).