In merito alle offerte di lavoro, vi sono dei casi in cui non si possono rifiutare per i componenti di famiglie che percepiranno, a partire dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione (Adi), l’indennità che sostituirà il Reddito di cittadinanza. All’intero della famiglia che percepisce questo sostegno, vi possono essere dei soggetti “attivabili al lavoro”, ovvero che siano in età (tra i 18 e i 59 anni) e nelle condizioni poter svolgere un lavoro.
Nei confronti di questi soggetti scattano gli obblighi di occupazione, di inclusione e di formazione per riqualificarsi ed entrare (o rientrare) nel mondo del lavoro. Sono soggetti ad obblighi scolastici, invece, i soggetti tra i 18 e i 29 anni di età che non abbiano completato i percorsi di formazione. Non aver terminato le scuole dell’obbligo e non adoperarsi per terminare gli studi durante la fruizione dell’Assegno di inclusione comporta la perdita del nuovo Reddito di cittadinanza per tutta la famiglia, non sono per la parte di indennità imputabile al soggetto inadempiente.
Assegno di inclusione 2024, quando non si può rifiutare l’offerta di lavoro?
Chi percepisce l’Assegno di inclusione ed è un soggetto attivabile a livello di occupazione, è obbligato ad accettare un’eventuale offerta di lavoro qualora si presentasse, per non perdere l’indennità sostitutiva del Reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024. È quanto prevedono le regole del nuovo sostegno al reddito per le famiglie in condizioni di non occupabilità ma, al cui interno, figurino soggetti tra i 18 e i 59 anni di età che possono svolgere un lavoro. E, pertanto, questi soggetti devono accettare un’offerta di lavoro qualora si presenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza far riferimento ad alcun limite di distanza nell’ambito del territorio italiano.
Pertanto, il soggetto deve accettare l’offerta di lavoro a meno che non si tratti di una famiglia al cui interno sia presente un figlio di età non superiore a 14 anni, anche nel caso di genitori separati legalmente.
In quest’ultimo contesto, l’obbligo di accettare il lavoro si restringe a una distanza, del luogo di lavoro, fissata a non di più di 80 chilometri dal domicilio o, in ogni modo, da non più di 120 minuti utili, con i mezzi di trasporto pubblico, per raggiungere il nuovo di lavoro.
Assegno inclusione rifiutare lavoro, casi di contratti a tempo pieno e part time
Analogamente, non si può rifiutare un’offerta di lavoro se si percepisce l’Assegno di inclusione nel caso in cui il rapporto di lavoro sia riferito a contratti a tempo pieno. Nel caso in cui il contratto di lavoro è part time, per l’obbligo di accettarlo è necessario che le ore di lavoro siano di almeno il 60 per cento del tempo pieno.
AdI e retribuzione
Anche dal punto di vista della retribuzione spettante possono sorgere degli obblighi di accettare un’offerta di lavoro. Un soggetto che percepisca l’Assegno di inclusione è obbligato ad accettare un lavoro che abbia una retribuzione non inferiore ai minimi di salario previsti dai contratti collettivi.
In particolare, nell’individuazione dell’obbligo, è necessario far riferimento all’articolo 51 del decreto legislativo numero 81 del 2015, norma che obbliga a far riferimento, in via esclusiva, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni di sindacati più rappresentative a livello nazionale.
Infine, l’offerta di lavoro, per non essere non accettata, deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo determinato, con luogo di lavoro a non più di 80 chilometri di distanza dal domicilio del soggetto fruitore dell’Assegno di inclusione e in non di più di 120 minuti per raggiungere il luogo di lavoro, considerando gli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblico.