Invalidità civile documentazione sanitaria: con la pubblicazione del messaggio n. 4454 del 14 dicembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’utilizzo del servizio di allegazione della documentazione sanitaria in seguito all’estensione del medesimo alle associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dal Coordinamento Generale Medico Legale, dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, dal Referente PNRR, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 29 ter del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020.
Invalidità civile documentazione sanitaria: le istruzioni dell’INPS per l’accesso e per l’invio da parte delle associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato disposto dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l’INPS ha comunicato l’estensione del servizio denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” a tutte le associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità, ovvero:
- l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC);
- l’Ente Nazionale Sordi (ENS);
- l’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC);
- l’Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS).
Tali associazioni di categoria, dunque, potranno usufruire il servizio in oggetto, così come già potevano anche i cittadini, i medici certificatori e gli Istituti di patronato, ed inviare con modalità telematiche all’INPS la documentazione sanitaria probante.
La documentazione può essere inoltrata previa fornitura di un’apposita delega da parte dei cittadini che hanno optato per la valutazione agli atti in base a quanto viene disposto all’interno dell’art. 29 ter del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020.
L’operatore dell’associazione di categoria interessata, nello specifico, deve essere inizialmente profilato in qualità di “Operatore funzione di allegazione sanitaria”, per poi accedere all’interno dell’apposito servizio online che viene messo a disposizione sul sito web ufficiale dell’Istituto previa autenticazione nell’area riservata attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
In seguito all’inoltro della documentazione sanitaria, infine, l’operatore abilitato tramite le sopra citate modalità riceverà indietro una ricevuta unica contenente al suo interno l’elenco di tutti i documenti che sono stati allegati ed avrà la possibilità di procedere con la consultazione della medesima entro il termine di 48 ore a partire dalla data di invio all’INPS.
Quali sono le funzioni del servizio?
Il servizio online denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, il quale è disponibile all’interno del sito web ufficiale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, consente ai cittadini, ai medici certificatori, agli Istituti di patronato e adesso anche alle associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, di:
- allegare la documentazione sanitaria alle domande di prima istanza e di aggravamento, esclusivamente nel caso in cui queste ultime vengano presentate da parte delle associazioni di categoria per conto dei cittadini che hanno la residenza all’interno dei territori in cui l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni italiane;
- ricevere da parte dell’Istituto, entro il termine di quattro mesi prima della scadenza prevista ai fini della revisione, un’apposita comunicazione tramite la quale viene informato il cittadino della possibilità di optare per la valutazione agli atti in base alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 29 ter del decreto legge n. 76 del 2020.