Acconto IVA dicembre 2023: con la pubblicazione del provvedimento n. 429954 del 19 dicembre 2023 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito le istruzioni per quanto riguarda le modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto relativo al mese in corso.
Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 6, comma 2, dell’art. 5 bis, e dell’art. 5 ter, della legge n. 405 del 29 dicembre 1990, all’interno del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e successive modificazioni, nonché all’interno del decreto ministeriale del 25 gennaio 2019.
Il provvedimento in oggetto, inoltre, si riferisce anche alle seguenti attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
- l’art. 67, comma 1, e l’art. 68, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
- l’art. 5, comma 1, e l’art. 6, comma 1, dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- l’art. 2, comma 1, del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.
Acconto IVA dicembre 2023: pagamento delle somme dovute entro il 27 dicembre, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate su modalità e tempistiche da rispettare
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto viene disposto dalla legge n. 405 del 1990 i contribuenti che hanno l’obbligo di effettuare il pagamento dell’IVA dovuta a titolo di acconto dovranno effettuare il versamento del medesimo entro la scadenza del 27 dicembre di ogni anno.
Tale pagamento, nello specifico, può essere effettuato attraverso l’utilizzo delle modalità che sono specificate all’interno dell’art. 19, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché all’interno dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 37 del 22 febbraio 1999.
In particolare, i soggetti obbligati hanno la possibilità di fornire un’apposita delega di pagamento agli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda i servizi F24 e I24, ovvero:
- le banche;
- le Poste Italiane;
- i prestatori di servizi di pagamento non bancari;
- gli agenti della riscossione.
Dopodiché, il riversamento degli importi che vengono erogati da parte dei contribuenti deve avvenire entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023.
Le scadenze per il riversamento delle somme dovute sono differenti a seconda di seguenti canali di pagamento che possono essere utilizzati dai contribuenti obbligati:
- il modello cartaceo;
- il modello telematico tramite servizi degli intermediari;
- il modello telematico tramite servizi dell’amministrazione finanziaria.
A tal proposito, dunque, dietro parere favorevole fornito da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e da parte della Banca d’Italia, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato quelle che sono le tempistiche e le modalità ai fini del riversamento all’Erario delle somme riscosse a titolo di acconto IVA il 20, il 21, il 22 e il 27 dicembre 2023.
I termini di riversamento e di rendicontazione degli importi che sono stati pagati a titolo di acconto dell’imposta sul valore aggiunto
In seguito al pagamento dell’acconto IVA da parte dei contribuenti obbligati, previsto entro la scadenza del 27 dicembre 2023, gli intermediari autorizzati devono effettuare il riversamento sulla contabilità speciale accesso presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato entro le ore 14:50 del 29 dicembre 2023.
Queste tempistiche in merito al riversamento, nello specifico, devono essere rispettate nel caso in cui l’erogazione dell’acconto IVA di dicembre 2023 sia stato effettuato tramite l’utilizzo dei canali per cui tale riversamento è previsto in maniera convenzionale nei seguenti termini:
- entro 3 giorni lavorativi;
- entro 5 giorni lavorativi.
L’Agenzia delle Entrate comunica agli intermediari interessati che questi ultimi hanno la possibilità di scegliere se consentire o meno la prenotazione dei bonifici da regolare il 29 dicembre 2023.