Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato: con la pubblicazione della circolare n. 102 del 12 dicembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le prime istruzioni per quanto riguarda le prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura con un contratto di lavoro a tempo determinato.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 343 a 354, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).
Prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato: le indicazioni dell’INPS per quanto riguarda la definizione e le caratteristiche delle prestazioni
L’art. 1, comma 344, della Legge di Bilancio 2023 ha apportato delle modifiche a quanto era precedentemente disposto in materia di lavoro occasionale all’interno dell’art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.
A tal proposito, la normativa in oggetto ha fornito la definizione in merito alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato che vengono svolto con carattere stagionale per una durata pari o inferiore a 45 giornate per quanto riguarda ogni lavoratore.
Tali attività, nello specifico, presentano le seguenti caratteristiche:
- la subordinazione;
- la temporaneità del rapporto;
- l’occasionalità delle prestazioni;
- i limiti relativi all’utilizzo da parte del datore di lavoro e del prestatore, nonché per quanto riguarda l’attività agricola stagionale.
Le attività svolte nel seguente modo vengono disciplinate, per l’appunto, dalla normativa in merito al rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato, ad eccezione delle misure agevolative che fanno parte dei rapporti di lavoro dipendente e che comportano una riduzione dei contributi che sono dovuti da parte dei datori di lavoro e/o dei lavoratori.
Quali soggetti possono stipulare un contratto di lavoro occasionale agricolo?
Ecco qui di seguito quali sono i soggetti che possono stipulare un apposito contratto in qualità di operaio occasionale agricolo a tempo determinato (c.d. OTDO):
- le persone disoccupate, in base alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, i quali non hanno un impiego e i quali hanno presentato con modalità telematiche la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. DID) al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ovvero:
- la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- la disponibilità alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro che sono state concordate presso un Centro per l’impiego;
- i soggetti che percepiscono i seguenti trattamenti economici:
- l’indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego);
- l’indennità di disoccupazione DIS-COLL (indennità di disoccupazione mensile per collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che sono inoccupati e iscritti alla Gestione Separata);
- la mobilità in deroga;
- il Reddito di Cittadinanza (RdC);
- l’Assegno di Inclusione (AdI);
- i soggetti che beneficiano degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, i quali subentrano in caso di riduzione o di sospensione dell’attività lavorativa per delle motivazioni che sono legate al contenuto della disciplina relativa all’integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
- i soggetti che percepiscono uno dei seguenti trattamenti pensionistici:
- la pensione di vecchiaia;
- la pensione di anzianità;
- la pensione anticipata;
- i giovani di età inferiore a 25 anni che sono iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado;
- i detenuti o gli internati ammessi al lavoro all’esterno, in base alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 21 del decreto legislativo n. 354 del 26 luglio 1975, nonché i soggetti in semilibertà.