Sono ufficialmente cambiate le fasce di reperibilità per le visite fiscali dei lavoratori dipendenti del pubblico impiego in caso di malattia. Infatti, i controlli da parte dell’inps possono essere effettuati a partire dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 di tutti i giorni della settimana, inclusi pertanto sia le domeniche che i festivi.
I dipendenti della Pubblica amministrazione dovranno osservare queste nuove fasce, con un numero di ore differente e più basso rispetto a quelle in vigore in precedenza. Infatti, le nuove fasce di reperibilità sono equiparate a quelle dei lavoratori del settore privato. Da sette ore si passa a quattro ore di reperibilità. A stabilire le nuove fasce è l’Inps che ha emanato un nuovo messaggio a tal proposito.
Visite fiscali lavoratori del pubblico impiego: ecco le nuove fasce di reperibilità in caso di malattia
Sono entrate in vigore le nuove fasce di reperibilità in caso di malattia per le visite fiscali dei dipendenti pubblici. Infatti, come spiegato nel messaggio numero 4640 del 22 dicembre 2023 dell’Inps, avente ad oggetto le visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici e le fasce di reperibilità, i dipendenti della Pubblica amministrazione dovranno garantire la reperibilità dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 di tutti i giorni della settimana, inclusi pertanto sia le domeniche che i festivi.
Quali sono le nuove fasce reperibilità per le visite fiscali in caso di malattia?
In particolare, ai sensi di quanto prevede il decreto numero 206 del 17 ottobre 2017 del ministro della Semplificazione e della Pubblica amministrazione (provvedimento attuativo della riforma Madia), “in caso di di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.
La sentenza del Tar del Lazio numero 16305 del 2023
Tuttavia, in conformità alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio, numero 16305 del 2023, pubblicata il 3 novembre scorso – che ha annullato il suddetto decreto nella parte sopra riportata – si forniscono, con il messaggio dell’Istituto di previdenza, le necessarie indicazioni operative per l’espletamento dei controlli medici e legali domiciliari.
Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio, in sostanza, ha valutato incostituzionale la disparità tra le fasce di reperibilità dei lavoratori pubblico impiego durante la malattia rispetto alle fasce che sono adottate per i lavoratori del settore privato.
Da questa constatazione, è arrivato l’annullamento per il passaggio di cui sopra, e il conseguente chiarimento da parte dell’Istituto di previdenza con le occorrenti indicazioni operative per “l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari”.
La disciplina dei controlli in caso di malattia nel settore del pubblico impiego
Per ulteriori approfondimenti, è utile ricordare che la disciplina relativa alle fasce orarie di reperibilità dei dipendenti del pubblico impiego dipendono, in particolare, da un articolato susseguirsi di norme legislative che comprendono:
- i decreti ministeriali numero 33 del 1985 e 170 del 15 luglio 1986;
- il più recente decreto legge numero 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge numero 133 del 2028, abrogato dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo numero 150 del 27 ottobre 2009;
- il decreto ministeriale numero 206 del 18 dicembre 2009, adottato in attuazione di quanto prevede l’articolo 55 septies, comma 5, del decreto legislativo numero 165 del 2001, come modificato dal decreto legislativo 150 del 2009 e, successivamente, sostituito, dall’articolo 18 del decreto legislativo numero 75 del 25 maggio 2017;
- infine, il decreto ministeriale numero 206 del 2017, adottato dal ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione, Marianna Madia, in attuazione dell’articolo 55 septies, comma 5 bis, del decreto legislativo numero 165 del 2001, come novellato dal comma 1 lettera d), dell’articolo 18, del decreto legislativo numero 75 del 2017, nel quale sono determinati i limiti e i criteri ai quali deve attenersi il governo nell’esercizio del potere regolamentare in materia.