Cosa cambia per le pensioni nel 2024? La legge di bilancio per il 2024 si avvia verso l’approvazione definitiva al Parlamento. Le modifiche al capitolo previdenziale confermano un quadro sfavorevole, con un insieme di cambiamenti mirati a limitare i tagli alle pensioni dei dipendenti pubblici locali e del settore sanitario. L’emendamento proposto dal Governo, rispetto al testo iniziale, restringe la riduzione delle pensioni solo a coloro che raggiungono i requisiti per la pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni per i precoci, a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, si prevede un’allungamento della finestra temporale per accedere alla pensione, passando dagli attuali tre mesi a nove mesi, a partire dal 1° gennaio 2028.

Cosa cambia per le pensioni nel 2024?

Indicizzazione

Nel contesto dell’indicizzazione, si conferma l’adeguamento previsto dal 1° gennaio 2023 con una riduzione della percentuale di rivalutazione applicata ai trattamenti superiori a 10 volte il trattamento minimo (TM), passando dal 32% attuale al 22%. Le aliquote attuali rimangono invariati: il 100% fino a 4 volte il TM; l’85% da 4 a 5 volte il TM; il 53% da 5 a 6 volte il TM; il 47% da 6 a 8 volte il TM; il 37% da 8 a 10 volte il TM. La rivalutazione avviene per fasce d’importo e non in modo graduale. Si ricorda che il tasso ISTAT provvisorio per il 2024 è stato fissato al 5,4%.

Tagli pensioni personale sanitario

Il punto più controverso riguarda un emendamento del Governo che riguarda gli assicurati delle ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro (CPDEL, CPI, CPS e CPUG) che hanno accumulato meno di 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995. Questi subiranno una riduzione delle aliquote di rendimento della pensione solo se raggiungono i requisiti per la pensione anticipata dal 1° gennaio 2024 (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni per i lavoratori precoci). Sono esclusi da questa riduzione coloro che sono collocati in pensione d’ufficio dall’amministrazione pubblica, accedono alla pensione con requisiti diversi dalla pensione anticipata o hanno già maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2023.

Per il personale infermieristico, la riduzione viene parzialmente mitigata con un calcolo che consente di ridurre l’impatto della diminuzione della pensione posticipando l’accesso alla pensione anticipata, fino a poter eliminare la riduzione ritardando l’accesso di tre anni.Questa riduzione della pensione avviene attraverso l’applicazione di nuovi coefficienti meno favorevoli rispetto alle attuali aliquote di rendimento, utilizzate anche per ricalcolare al rialzo gli oneri di riscatto per le richieste presentate dal 1° gennaio 2024. È importante notare che l’aumento degli oneri di riscatto riguarderà anche il personale che, pur trovandosi nelle condizioni sopra citate, non subirà la riduzione della rendita previdenziale.

Inoltre, per tutto il personale iscritto alle ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro, si prevede un allungamento della finestra mobile in caso di accesso alla pensione anticipata. Attualmente di 3 mesi, tale attesa aumenterà a seconda dell’anno di maturazione dei requisiti, fino a un massimo di 9 mesi dal 2028 in poi. Questo aumento della finestra mobile non si applica ad altre prestazioni pensionistiche.Tuttavia, l’intervento proposto solleva preoccupazioni riguardo alla sua costituzionalità, poiché modifica retroattivamente il sistema di calcolo delle pensioni e crea disparità di trattamento, soprattutto per il personale sanitario e degli enti locali. Si prevede che questa questione sia soggetta a una potenziale censura da parte della Consulta nei prossimi anni.

Infine, si concede ai dirigenti medici e sanitari del SSNN e al personale infermieristico la possibilità di richiedere di rimanere in servizio anche oltre il 40° anno di servizio effettivo, purché non superino comunque il 70° anno di età.

Modalità di accesso alla pensione nel 2024

La proroga di “Quota 103” (62 anni e 41 anni di contributi) è stata confermata per un ulteriore anno. Tuttavia, chi aderirà nel 2024 subirà due modifiche significative:L’intera pensione sarà calcolata con il sistema contributivo anziché con il sistema misto che comprendeva anche il sistema retributivo sulle anzianità acquisite fino al 31 dicembre 1995 (31 dicembre 2011 se ci sono almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995).La misura dell’assegno non potrà superare i 2.272 euro lordi al mese (quattro volte il trattamento minimo INPS) fino al compimento dei 67 anni anziché le attuali cinque volte (cioè 2.840 euro).

Inoltre, si è estesa la durata delle finestre mobili, ovvero il periodo di attesa tra il raggiungimento dei requisiti (62 anni e 41 anni di contributi) e il primo pagamento della pensione. Da tre mesi attuali (sei mesi per i dipendenti pubblici), l’attesa sarà di sette mesi per la generalità e nove mesi per i dipendenti pubblici.Per il resto, la struttura della misura rimane simile all’attuale “Quota 103”. Viene confermato l’incentivo al ritardo della pensione, consentendo all’assicurato di scegliere di ricevere in busta paga la quota di contribuzione IVS a suo carico (di solito il 9,19%). Chi ha raggiunto i requisiti di “Quota 103” entro il 31 dicembre 2023 mantiene le condizioni più favorevoli, come il calcolo con il sistema misto e una finestra mobile di tre mesi.

L’Opzione Donna viene confermata con le restrizioni attuali (solo caregivers, invalidi al 74% e disoccupate), richiedendo l’età di 61 anni (prima erano 60 anni) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023. Rimangono le riduzioni di un anno del requisito contributivo per ogni figlio fino a un massimo di due anni e le finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

L’Ape Sociale viene prorogata fino al 31 dicembre 2024, ma il requisito anagrafico sale a 63 anni e cinque mesi anziché i precedenti 63 anni. Inoltre, viene eliminato l’ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciuti dalla legge n. 234/2021 per il biennio 2022-2023 e le relative riduzioni contributive per edili e ceramisti. Viene introdotta la regola dell’incumulabilità totale della prestazione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del lavoro occasionale fino a un massimo di 5.000 euro annui. L’assegno sarà sempre calcolato con il sistema misto, ma con limitazioni sull’importo massimo a 1.500 euro lordi mensili, senza tredicesima e senza adeguamenti all’inflazione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia a 67 anni.