Bonus imprese turistiche: con la pubblicazione della risoluzione n. 73/E del 20 dicembre 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di un nuovo codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta maturato in seguito al sostenimento di spese durante il corso del periodo compreso tra la data di pubblicazione del provvedimento in oggetto e il 31 dicembre 2024.

Tale credito, nello specifico, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello di pagamento F24 da parte dei sostituti di imposta.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021.

Bonus imprese turistiche: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito di imposta

L’Agenzia delle Entrate ha introdotto un apposito credito di imposta, il quale può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, al fine di sostenere le imprese che operano nel settore del turismo e che effettuano delle spese entro il 31 dicembre 2024 per gli interventi che sono previsti all’interno dell’art. 1, comma 5, del decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021, ovvero:

  • gli interventi edilizi;
  • gli interventi di efficienza energetica;
  • gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • gli interventi di digitalizzazione.

La compensazione del credito di imposta, in particolare, può essere utilizzata attraverso le modalità che sono definite dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché seguendo le indicazioni che abbiamo fornito durante il corso di un precedente articolo in merito al funzionamento della compensazione di un credito di imposta, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.

Dunque, per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione del bonus imprese turistiche all’interno del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:

  • il codice tributo “7059“, il quale si riferisce al credito di imposta che spetta alle imprese che operano all’interno del settore del turismo (art. 1, comma 1, del decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021).

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Il codice tributo, il quale è stato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate e del quale abbiamo già parlato durante il corso del precedente paragrafo, deve essere, per l’appunto, utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante l’utilizzo degli appositi servizi online che sono messi a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria stessa.

In particolare, il sopra citato codice tributo relativo al credito di imposta che viene concesso in caso di sostenimento di spese relative agli interventi edilizi, di efficienza energetica, di eliminazione delle barriere architettoniche e di digitalizzazione, deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, all’interno della colonna “Importi a credito compensati”.

In alternativa, invece, qualora il sostituto di imposta debba procedere al riversamento dell’agevolazione economica allora il codice dovrà essere indicato all’interno della colonna “Importi a debito versati“.

Dopodiché, il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno al quale si riferisce il credito di imposta in oggetto, nel formato “AAAA”.

Infine, per poter utilizzare in compensazione il credito di imposta maturato, il modello di pagamento F24 deve poi essere presentato attraverso l’utilizzo di modalità esclusivamente telematiche, in base alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 37, comma 49 bis, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, così come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019.