Bonus gasolio: con la pubblicazione della risoluzione n. 74/E del 20 dicembre 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di un nuovo codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta maturato in seguito all’acquisto di gasolio da parte delle imprese che si occupano di attività di trasporto.
Tale credito, nello specifico, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello di pagamento F24 da parte dei sostituti di imposta.
La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 503, della legge n. 197 del 27 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), così come modificato dal decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023.
Bonus gasolio: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito di imposta
Al fine di sostenere le imprese che si occupano di attività di trasporto di cose per conto terzi in caso di acquisto di gasolio, l’art. 1, comma 503, della Legge di Bilancio 2023, e successive modificazioni, è stato introdotto un apposito credito di imposta, il quale può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.
La compensazione del credito di imposta, in particolare, può essere utilizzata attraverso le modalità che sono definite dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché seguendo le indicazioni che abbiamo fornito durante il corso di un precedente articolo in merito al funzionamento della compensazione di un credito di imposta, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.
Dunque, per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione del bonus gasolio all’interno del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:
- il codice tributo “7057“, il quale si riferisce al credito di imposta che spetta alle imprese che effettuano delle attività di trasporto di trasporto di cose per conto terzi (art. 1, comma 503, della legge n. 197 del 27 dicembre 2022).
Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24
Il codice tributo, il quale è stato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate e del quale abbiamo già parlato durante il corso del precedente paragrafo, deve essere, per l’appunto, utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante l’utilizzo degli appositi servizi online che sono messi a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria stessa.
In particolare, il sopra citato codice tributo relativo al credito di imposta che viene concesso per l’acquisto di gasolio deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, all’interno della colonna “Importi a credito compensati” oppure all’interno della colonna “Importi a debito versati“, nel caso in cui il sostituto di imposta debba procedere al riversamento dell’agevolazione economica.
Dopodiché:
- il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” deve essere compilato con il mese in cui è stato effettuato l’acquisto di beni strumentali durevoli o la frequentazione di corsi di aggiornamento professionale, nel formato “00MM”;
- il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno al quale si riferisce il credito di imposta in oggetto, nel formato “AAAA”.
Infine, per poter utilizzare in compensazione il credito di imposta maturato, il modello di pagamento F24 deve poi essere presentato attraverso l’utilizzo di modalità esclusivamente telematiche, in base alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 37, comma 49 bis, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, così come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019.