In un’epoca caratterizzata da rapidi cambiamenti nel settore bancario e finanziario, è importante capire come le banche gestiscono le modifiche unilaterali dei contratti bancari. Questo argomento assume un’importanza fondamentale per i consumatori e per gli esperti del settore, poiché influisce direttamente sulle relazioni tra clienti e istituti di credito. Andiamo a esplorare il quadro normativo e giurisprudenziale che regola questa pratica, focalizzandosi sull’articolo 118 del Testo Unico Bancario (TUB).

Modifiche unilaterali dei contratti bancari: la decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF

Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, in una recente decisione (n. 6781, 3 luglio 2023), ha preso posizione su un caso significativo riguardante la modifica unilaterale delle condizioni di un conto corrente. Questo caso rappresenta un esempio paradigmatico di come le banche possono modificare le clausole contrattuali e le implicazioni di tali modifiche per i consumatori.

Più precisamente, il caso in esame riguarda la modifica di una clausola relativa al canone annuo di un conto corrente. Originariamente, questa clausola prevedeva un canone pari a zero, offrendo al cliente la possibilità di gestire le operazioni bancarie online senza costi aggiuntivi. Tuttavia, nel 2019, la banca ha introdotto un cambiamento, proponendo un canone annuo che è stato poi ulteriormente aumentato nel 2022.

Questa pratica ha sollevato interrogativi sulla legittimità delle modifiche unilaterali da parte delle banche e sulla protezione dei diritti dei consumatori. In particolare, la Banca d’Italia, nel suo ruolo di vigilanza, ha sottolineato l’importanza di una comunicazione chiara e precisa nelle modifiche contrattuali, specie in contesti economici variabili.

Alcuni Collegi territoriali ABF hanno ritenuto che tale aumento equivalga all’introduzione di un nuovo onere, quindi non ammissibile unilateralmente. Altri, invece, hanno sostenuto la legittimità di questa modifica se motivata da giustificate ragioni.

Modifiche unilaterali dei contratti bancari: cosa dice la normativa, i principi dell’art. 118 TUB e la tutela dei consumatori

Secondo l’articolo 118 del Testo Unico Bancario (TUB), le banche hanno il diritto di modificare unilateralmente i contratti, ma devono rispettare condizioni specifiche. Queste includono 3 elementi chiave:  

  • la necessità di un preavviso adeguato;
  • la chiarezza della comunicazione;
  • la presenza di un giustificato motivo per la modifica.

Per assicurare un equilibrio tra gli interessi delle istituzioni finanziarie e la tutela dei consumatori, è fondamentale che le modifiche contrattuali siano non solo legalmente valide, ma anche eticamente giustificate. Le banche devono quindi valutare attentamente le loro azioni per mantenere la fiducia dei clienti e rispettare gli standard normativi.

Diverse interpretazioni e conseguenze

Il caso esaminato dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha evidenziato due principali orientamenti giurisprudenziali. Da un lato, vi è la visione che prevede una stretta interpretazione delle clausole contrattuali, limitando così la possibilità di modifiche unilaterali. Dall’altro, un approccio più flessibile permette modifiche qualora siano giustificate e inserite nel contesto contrattuale.

Queste diverse interpretazioni hanno un impatto significativo sia sulle strategie commerciali delle banche sia sulla tutela dei diritti dei consumatori. Proprio a questo proposito risulta rilevante trovare un punto di equilibrio che permetta alle banche di adattarsi alle condizioni di mercato mutevoli, pur proteggendo i consumatori da possibili abusi.

Il principio dello Ius Variandi e le sue limitazioni

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 5574 del 21 febbraio 2007, ha chiarito che le modifiche ammesse non possono introdurre clausole completamente nuove nel contratto. Questo principio è stato ulteriormente rafforzato dalla Banca d’Italia, che ha sottolineato l’importanza del mantenimento dell’equilibrio originario del contratto attraverso eventuali modifiche.

L’ABF ha stabilito in diverse occasioni che la modifica unilaterale deve limitarsi a clausole e condizioni preesistenti, senza alterare in modo sostanziale l’equilibrio contrattuale. La decisione n. 1889/2016 del Collegio di Coordinamento ABF ha enfatizzato l’obiettivo dello ius variandi di preservare l’equilibrio vincolante tra le varie prestazioni contrattuali.

Il ruolo del giustificato motivo nelle modifiche unilaterali dei contratti bancari

In merito al caso sopra riportato, il Collegio ha rilevato che l’aumento dei costi per la banca, a seguito di cambiamenti normativi, può rappresentare un giustificato motivo per modificare unilateralmente le condizioni contrattuali. Tale variazione deve però essere proporzionata e non deve stravolgere l’essenza del contratto originario.

Il cliente, a ogni modo, ha sempre il diritto di essere informato in modo chiaro e tempestivo delle modifiche proposte e di valutarne le motivazioni. Inoltre, ha la possibilità di recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione della modifica.