La prescrizione presuntiva scatta dopo un anno è possibile? E pensare che molti cercano di sfuggire agli obblighi fiscali, spesso facendo affidamento sugli ultimi due anni, che diventano decisivi per il destino del pagamento. L’assenza di avvisi interruttivi della prescrizione favorisce il debitore, che può liberarsi del fardello.

Considerando che ci avviciniamo alla chiusura dell’anno, si percepisce una forte pressione, specialmente per coloro a cui mancano pochi giorni per la scadenza di un pagamento. È importante notare che, in generale, la prescrizione civile avviene ogni 10 anni, senza includere le eccezioni con termini più flessibili. Vediamo insieme quando si attiva la prescrizione di un anno.

Prescrizione presuntiva dopo un anno

 In molti attendono il colpo di spugna che li liberi da diverse tipologie di pagamenti, ovvero la prescrizione presuntiva, la quale estingue completamente entro un periodo di tempo strettamente ravvicinato. Nel merito, la norma prevede le circostanze in cui il pagamento di un debito avviene senza che il debitore provveda a farsi rilasciare una quietanza; pertanto, passato un breve lasso di tempo, si presume che il debitore sia stato già soddisfatto.

Prima di analizzare i diversi aspetti della prescrizione presuntiva, è importante citare l’articolo 2934 – Estinzione dei diritti, il quale recita: “Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”.

Nel merito della descrizione della decorrenza della prescrizione, il riferimento cade sulle disposizioni normative contenute nell’articolo 2935, che prevede le principali istruzioni sulla decorrenza della prescrizione a partire dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

 Il legislatore ha previsto una prescrizione semestrale, come riassunto nell’articolo 2954, che stabilisce: ‘Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione’.”

 Cosa si prescrive in un anno?

 In tema di prescrizione annuale, la carta da giocare è racchiusa nelle disposizioni normative previste nell’articolo 2955 del Codice Civile, il quale stabilisce che il diritto si prescrive in un anno:

  • degli  insegnanti,  per  la  retribuzione  delle  lezioni  che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
  • dei prestatori di lavoro, per le  retribuzioni  corrisposte  a periodi non superiori al mese;
  • di  coloro  che  tengono  convitto  o  casa  di  educazione  e d’istruzione, per il prezzo della pensione e dell’istruzione;
  • degli  ufficiali  giudiziari,  per  il  compenso  degli  atti compiuti nella loro qualità;
  • dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi  non ne fa commercio;
  • dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

 In base alle disposizioni normative dell’articolo 2956 del Codice Civile, sono necessari almeno tre anni per la prescrizione di tali diritti:

  • dei prestatori di lavoro, per le  retribuzioni  corrisposte  a periodi superiori al mese;
  • dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e  per il rimborso delle spese correlative;
  • dei notai, per gli atti del loro ministero;
  • degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni  impartite a tempo più lungo di un mese.

 Nel merito, la Corte Costituzionale, con la sentenza 63/66, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 del Codice Civile, limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.

Come si evince, i casi di pagamento che si prescrivono dopo un anno sono diversi e sono associati alla “presunzione di estinzione di diritti”, regolamentata dal Codice Civile agli articoli 2954 e successivi. È importante notare che il termine della decorrenza della prescrizione inizia dalla scadenza della retribuzione periodica o dal completamento della prestazione. La prescrizione decorre dall’ultima prestazione nei casi contemplati dall’articolo 2957 del Codice Civile, il quale recita:

“Nei casi di competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione”.