Se non hai ancora pagato l’IMU entro la scadenza del 18 dicembre, sappi che hai ancora la possibilità di rimediare. Non bisogna sottovalutare i mancati pagamenti delle imposte. Nel caso di mancato o insufficiente pagamento dell’IMU, è possibile rimediare facilmente con l’applicazione di sanzioni ridotte. Vediamo insieme cosa puoi fare immediatamente se non hai ancora saldato l’IMU a dicembre.

IMU non pagata

 L’Imposta Municipale Propria (IMU) è una tassa comunale applicata in base alla titolarità o al possesso di fabbricati. Il pagamento delle imposte sulla casa non è ben accolto da nessuno, e alcuni potrebbero non essere dovuti alla regolarizzazione dell’imposta, se l’immobile rientra nelle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

L’IMU è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario in caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Le implicazioni dell‘omissione del pagamento dell’IMU sono significative. Chi trascura il versamento di questa tassa incorre nel reato di evasione fiscale. Le conseguenze dipendono dal periodo di tempo legato all’omissione del versamento. Ad esempio, vengono applicati interessi di mora e sanzioni a partire dal giorno successivo alla scadenza.

L’IMU è parte dell’imposta unica comunale (IUC), insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI). Le aliquote e le eventuali agevolazioni sui servizi indivisibili vengono stabilite annualmente tramite delibera.

Di conseguenza, i contribuenti che trascurano il versamento dell’IMU insieme alla TASI, con scadenza annua in due rate (16 giugno e 16 dicembre), sono esposti a un avviso di accertamento.

Prescrizione Imposta Municipale Propria (IMU)

Ai sensi dell’articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, l’IMU è dovuta dai seguenti contribuenti:

  • proprietario dell’immobile;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
    locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

L’IMU si prescrive dopo un periodo di cinque anni. Ciò implica che se non vengono notificati atti interruttivi della prescrizione, l‘imposta non dovrà essere più pagata dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di scadenza o dalla dichiarazione.

Quali sanzioni per l’IMU non pagata?

 Come si legge dalla rubrica fiscale dell’Agenzia delle Entrate su FiscoOggi.it, per incentivare i contribuenti a rimediare alle inosservanze degli obblighi tributari, è stato rafforzato il ravvedimento operoso, permettendo di accedere a qualsiasi tipo di tributo, compresi quelli regionali e comunali.

Attraverso il ravvedimento operoso, il contribuente regolarizza, pagando sanzioni ridotte, tutte le violazioni tributarie prodotte da errori od omissioni. Pertanto, è possibile regolarizzare:

  • l’omesso o insufficiente versamento di imposte e tributi;
  • la tardiva presentazione della dichiarazione annuale o dell’atto da registrare (contratto di locazione, denuncia di successione);
  • gli errori sostanziali che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (ad esempio, la mancata esposizione in dichiarazione di alcuni redditi) e delle ritenute alla fonte da operare in qualità di sostituto d’imposta;
  • l’insufficiente dichiarazione di valore. 

Nello specifico, in presenza di versamenti carenti, tardivi od omessi, a prescindere dal tributo, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo dovuto non pagato, ridotta al 15% per un ritardo di pagamento a 90 giorni. Infine, viene applicata un ulteriore riduzione di un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo in caso di ritardo non eccedente i 14 giorni (articolo 13, Dlgs 471/1997).

Gli sconti in materia di versamenti si applicano in misura ridotta anche per i tributi comunali e regionali:

  • all’1,5% (1/10 di quella ordinaria del 15%), se si regolarizza entro 30 giorni dalla scadenza prevista per l’adempimento (“ravvedimento breve”). Inoltre, se la tardività non supera 14 giorni (“ravvedimento sprint”), la sanzione è ulteriormente ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • all’1,67% (1/9 del 15%), se si regolarizza dal 31° al 90° giorno dalla scadenza (“ravvedimento intermedio”);
  • al 3,75% (1/8 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento lungo”);
  • al 4,29% (1/7 del 30%), se si regolarizza entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento biennale”);
  • al 5% (1/6 del 30%), se si regolarizza oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (“ravvedimento ultrabiennale”).