Arrivano nuove indicazione da parte dell’Inps sulle pensioni con quota 103 e sul premio che spetta per chi rimane al lavoro pur avendo raggiunto i requisiti di pensionamento. L’istituto di previdenza chiarisce quali contributi a carico del soggetto che decida di rimanere a lavoro costituiscono oggetto del bonus della disciplina della pensione anticipata flessibile, ai sensi dei commi 286 e 287, dell’articolo 1, della legge numero 197 del 2022 (legge di Bilancio 2023).

In particolare, il comma 286 prevede che “i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima”.

Pensioni quota 103, premio per chi rimane al lavoro: nuove indicazioni Inps

Arrivano nuove indicazioni da parte dell’Inps sulla quota 103 e sulla possibilità di beneficiare del premio spettante a chi, avendo raggiunto i requisiti di pensionamento con questa misura, decidano di rimanere a lavoro.

Nel messaggio numero 4558 pubblicato nella giornata di ieri, 19 dicembre 2023, l’Istituto di previdenza, nel chiarire in cosa consista il premio spettante al lavoratore, chiarisce che, in conseguenza della facoltà riconosciuta al lavoratore, viene meno ogni obbligo a carico del datore di lavoro di versare i contributi a carico del lavoratore stesso. La decorrenza del premio scatta dalla prima scadenza utile per il pensionamento.

Requisiti per andare in pensione

Pertanto, nel messaggio l’Istituto di previdenza ricorda che la disposizione riconosce a tutti i lavoratori con i requisiti della quota 103 (età di 62 anni più 41 anni di contributi versati), di esercitare la facoltà di rinunciare al pensionamento e di continuare a lavorare. Chi esercita questa facoltà, rinuncia all’accredito dei contributi per la quota dei versamenti Ivs a proprio carico.

Pertanto, in questi casi, i datori di lavoro sono sollevati dall’obbligo di versare la quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, a partire dalla prima decorrenza utile per la fruizione di quota 103. Di conseguenza, chiarisce ancora l’Inps, gli importi relativi alla quota di contribuzione Ivs a carico del lavoratore (che il datore di lavoro versa all’Inps) sono erogati direttamente al lavoratore alle dipendenze. Queste somme risultano imponibili ai fini fiscali, ma non per i contributi.

Pensioni quota 103, premio: quanto spetta?

Ulteriori indicazioni per i lavoratori che rinunciano ad andare in pensione con quota 103 rimanendo a lavoro riguarda anche il contributo aggiuntivo, già previsto dall’articolo 3 ter del decreto legislativo 384 del 1992. Si tratta di un’aliquota aggiuntiva che deve essere pagata sempre dal lavoratore nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Modalità di esposizione dei dati da parte dei datori di lavoro

I datori di lavoro, per la quota di contributi non versati e rientranti nella retribuzione del lavoratore, devono riportarla nella sezione “Pos Contributiva” del flusso Uni Emens, a livello individuale, nell’elemento “Denuncia individuale”, “Dati retributvi”, “Contribuzione Aggiuntiva”, “Contrib 1Per cento”, “Imponibile Ctr Agg”, “Contrib Agg Coorrente”.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione “Lista Pos PA”, il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento “Contrib 1PerCento”. Si precisa che, nel mese in cui viene dichiarato tale contributo, il corrispondente valore deve essere ricompreso anche nell’elemento “Importo” di “Recupero Sgravi” corrispondente ai Codici Recupero 52 e 53.