Bonus ristorazione: con la pubblicazione della risoluzione n. 71/E del 19 dicembre 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di un nuovo codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta maturato in seguito all’acquisto di beni strumentali durevoli oppure in caso di frequentazione di corsi di aggiornamento professionale, durante il corso del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
Tale credito, nello specifico, può essere utilizzato in compensazione tramite il modello di pagamento F24 da parte dei sostituti di imposta.
La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 117, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020.
Bonus ristorazione: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito di imposta
Al fine di sostenere il settore della ristorazione in caso di acquisto di beni strumentali durevoli o in caso di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, l’art. 1, comma 117, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, è stato introdotto un apposito credito di imposta, il quale può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.
La compensazione del credito di imposta, in particolare, può essere utilizzata attraverso le modalità che sono definite dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nonché seguendo le indicazioni che abbiamo fornito durante il corso di un precedente articolo in merito al funzionamento della compensazione di un credito di imposta, che abbiamo pubblicato sempre qui sul sito di Tag24.
Dunque, per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione del bonus ristorante all’interno del modello F24, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate in oggetto ha introdotto il seguente nuovo codice tributo:
- il codice tributo “7053“, il quale si riferisce al credito di imposta che spetta alle imprese che operano all’interno del settore della ristorazione (art. 1, comma 117, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020).
Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24
Il codice tributo, il quale è stato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate e del quale abbiamo già parlato durante il corso del precedente paragrafo, deve essere, per l’appunto, utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante l’utilizzo degli appositi servizi online che sono messi a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’amministrazione finanziaria stessa.
In particolare, il sopra citato codice tributo relativo al credito di imposta che viene concesso per l’acquisto di beni strumentali durevoli o in caso di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, all’interno della colonna “Importi a credito compensati” oppure all’interno della colonna “Importi a debito versati“, nel caso in cui il sostituto di imposta debba procedere al riversamento dell’agevolazione economica.
Dopodiché:
- il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” deve essere compilato con il mese in cui è stato effettuato l’acquisto di beni strumentali durevoli o la frequentazione di corsi di aggiornamento professionale, nel formato “00MM”;
- il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno al quale si riferisce il credito di imposta in oggetto, nel formato “AAAA”.
Infine, per poter utilizzare in compensazione il credito di imposta maturato, il modello di pagamento F24 deve poi essere presentato attraverso l’utilizzo di modalità esclusivamente telematiche, in base alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 37, comma 49 bis, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, così come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019.