È destinata a cambiare il mercato immobiliare la nuova norma che prevede un’imposta sulla plusvalenza sulla vendita dell’immobile oggetto di lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazioni del superbonus dal 1° gennaio del 2024. La tassazione è fissata in percentuale del 26% sul maggior prezzo di vendita ottenuto proprio grazie ai lavori del bonus che ha assicurato, fino al 2023, la copertura di tutte le spese per gli interventi e anche un premio del 10%.

Con la fine dell’agevolazione del 110%, tuttavia, arriva anche questa nuova norma che tassa i maggiori introiti derivanti dalla vendita di un immobile ristrutturato con il superbonus. Il principio che sta alla base dell’intera operazione è quello per il quale si riesca a vendere un’abitazione a un prezzo più alto rispetto a quello sperato proprio perché il superbonus ne ha aumentato il valore.

E il possessore dell’immobile realizza un maggior prezzo rispetto a quello che avrebbe dovuto applicare se non avesse fatto fare i lavori agevolati dal superbonus. Fatte queste premesse, ci si chiede se l’imposta del 26% debba essere applicata anche sulla plusvalenza realizzata per immobili in possesso da più di 5 anni.

Plusvalenza superbonus sulla vendita dell’immobile dal 1° gennaio 2024: vale anche per possesso da più di 5 anni?

Il disegno di legge di Bilancio 2024 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, una nuova disposizione che prevede la tassazione della plusvalenza che si realizza vendendo un immobile sul quale sono stati effettuati dei lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione agevolati con il superbonus. Il maggior vantaggio ottenuto nella vendita, quindi, deve essere tassato. Ci si chiede se questa tassazione riguardi anche gli immobili che sono in possesso del venditore da più di 5 anni.

La risposta, al quesito, è positiva, nel senso che dovrà essere applicata la relativa tassazione del 26 per cento sul maggior prezzo di vendita realizzato. La regola si applica tenendo presente di quanto prevede l’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) che introduce, nella disposizione, la nuova lettera b) bis. Secondo la norma, infatti, si prevede che la tassazione della plusvalenza sia legata alla eventuale vendita dall’immobile ristrutturato con il superbonus nel termine di 10 anni dalla fine degli interventi.

Pertanto, ai sensi di quanto prede la norma si prescinde dal periodo di possesso dell’immobile che diventa, pertanto, un elemento non essenziale. Ciò che rileva è, invece, il periodo di tempo successivo alla conclusione degli interventi del superbonus. Ai fini dell’applicazione della tassazione della plusvalenza si fa riferimento ai 10 anni susseguenti alla chiusura dei cantieri del superbonus.

Su quali immobili non si applica la tassazione?

Alcune eccezioni a questa norma di tassazione sulla plusvalenza nel caso di vendita di un immobile ristrutturato con il superbonus vi sono. In primis, la norma esclude gli immobili che siano stati adibiti dal venditore quale abitazione principale. In tal caso, torna il periodo di possesso dell’immobile quale elemento essenziale del calcolo. La fattispecie, inoltre, si allarga ricomprendendo anche i familiari che potrebbero aver utilizzato l’immobile, oggetto di vendita, quale abitazione principale.

Plusvalenza superbonus vendita 2024, come si calcolano i 10 anni?

Occorre, in tal caso, tener conto del maggior tempo nel quale l’immobile sia stato l’abitazione principale nei 10 anni. Deve, quindi, essere superiore questo tempo rispetto a un utilizzo diverso dell’immobile, ad esempio come seconda casa. Nel caso in cui, tra la data di acquisto o di costruzione dell’immobile e la vendita dello stesso siano passati meno di 10 anni, si va a verificare l’utilizzo dell’immobile per il maggior periodo.

Se vendo la prima casa, sono soggetto a tassazione sulla plusvalenza da superbonus?

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) calcola che i lavori del superbonus riguardano per l’80 per cento prime abitazioni. Ciò significa che su otto immobili su dieci non si applica la tassazione del 26% sulla plusvalenza da superbonus in caso di cessione dell’immobile. Non sono soggetti a tassazione anche gli immobili acquisiti per effetto della successione.