NASpI Com reddito presunto: con la pubblicazione del messaggio n. 4361 del 5 dicembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha ricordato ai soggetti interessati che devono presentare la comunicazione del reddito annuo presunto relativo al prossimo anno entro il termine ultimo del 31 gennaio 2024, in modo da poter beneficiare del pagamento della prestazione NASpI già in corso di fruizione.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento all’invio della comunicazione del reddito presunto tramite l’apposito servizio “NASpI-Com”, nonché alle precedenti disposizioni che sono contenute all’interno della circolare n. 94 del 12 maggio 2015.
NASpI Com reddito presunto: i beneficiari dell’indennità di disoccupazione devono inviare la comunicazione all’INPS entro il 31 gennaio 2024
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, per quanto riguarda le indennità di disoccupazione NASpI che sono già in corso di fruizione e per le quali i soggetti beneficiari hanno presentato una dichiarazione relativa al reddito annuo presunto riferito all’anno 2023 con l’indicazione di un reddito diverso da “zero”, l’INPS ha ricordato con il messaggio in oggetto che questi ultimi devono procedere con la comunicazione del reddito annuo presunto relativo all’anno 2024.
Nello specifico, tale comunicazione all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale deve essere effettuata tramite l’utilizzo dell’apposito servizio “NASpI-Com” entro la scadenza del 31 gennaio 2024.
La comunicazione relativa al reddito annuo presunto riferito all’anno 2024 deve essere inviata da parte dei soggetti che sono già beneficiari della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) anche nel caso in cui tale reddito sia pari a “zero”.
In caso contrario, invece, qualora i soggetti obbligati non procedano con l’invio della comunicazione all’INPS entro il 31 gennaio 2024, allora l’Istituto bloccherà l’erogazione dei pagamenti previsti alla data del 31 dicembre 2023.
Per completezza, infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiarisce che tale sospensione non è prevista per i soggetti beneficiari dell’indennità di disoccupazione NASpI che hanno indicato un reddito annuo presunto pari a “zero” per quanto riguarda la comunicazione relativa all’anno 2023.
Questi soggetti, in particolare, saranno comunque obbligati ad utilizzare il servizio INPS “NASpI-Com” e ad inviare, per l’appunto, la comunicazione del reddito annuo presunto relativo all’anno 2024 entro il termine ultimo del 31 gennaio, nel caso in cui questi prevedono di indicare un reddito diverso da “zero”.
In merito alla disciplina relativa allo svolgimento dell’attività lavorativa durante il corso del periodo di fruizione della NASpI, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale rimanda a quanto è stato disposto all’interno della precedente circolare n. 94 del 12 maggio 2015, al paragrafo 2.10.
NASpI-Com: come funziona? Chi può utilizzare il servizio? Come accedere?
Il servizio NASpI-Com deve essere utilizzato nel caso in cui si verifichi una delle seguenti circostanze:
- il cambio di indirizzo;
- il cambio banca o della modalità di pagamento;
- ricezione di un reddito da lavoro autonomo che non è stato precedentemente indicato all’interno della domanda per la NASpI;
- durata e reddito di un nuovo lavoro trovato;
- ogni altra tipologia di variazione che può incidere sulla condizione di fruizione della NASpI relativa al soggetto beneficiario.
Tale servizio, nello specifico, può essere utilizzato sia da coloro che hanno perso il proprio posto di lavoro che da quei soggetti che sono già beneficiari dell’indennità di disoccupazione NASpI.
Al fine di poter utilizzare il servizio in oggetto i soggetti beneficiari devono necessariamente effettuare l’autenticazione all’interno della propria area riservata presente sul sito web dell’INPS attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure tramite codice fiscale e PIN dispositivo.