Cosa fare se gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico agevolati dal superbonus 110% o 90% sono giunti al termine e si fa in tempo entro la scadenza del 31 dicembre 2023? Molti committenti degli interventi sono alle prese con le operazioni di chiusura dei lavori, senza la necessità di rimandare al prossimo anno la conclusione dei cantieri.

Si ricorda che, nel caso in cui non si finisca in tempo per dicembre di terminare i lavori, le nuove spese sostenute a partire dal 1° gennaio prossimo potranno essere agevolate al 70 per cento e non più al 90% o al 110% per chi sia riuscito ad agganciare le condizioni richieste per avere il massimo dell’agevolazione anche per le spese del 2023. 

Superbonus, cosa fare se i lavori sono giunti a ultimazione? 

Concludere i lavori agevolati dal superbonus entro il 31 dicembre 2023 consente ai committenti di evitare la bagarre della possibile proroga dell’agevolazione del 110% o del 90% per i lavori iniziati quest’anno di cui si sta parlando in questi giorni. Tra le ipotesi in campo, vi è quella di un rimando della scadenza alla fine di marzo 2024 per consentire la conclusione dei cantieri; ma c’è anche la possibilità che possano essere scontate, con le percentuali del 2023, solo le fatture trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle entrate entro il 12 gennaio 2024. La proroga della scadenza potrebbe riguardare i soli lavori nei condomini, mentre per le villette e le altre unità indipendenti il termine di fine anno è perentorio e non soggetto ad altre “code” nel prossimo anno. 

Tuttavia, se i lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione si concludono entro il 31 dicembre 2023, per i committenti è necessario effettuare alcuni adempimenti essenziali. Innanzitutto, chi commissiona i lavori (di condominio o delle villette) dovrà ricevere dall’impresa fornitrice le fatture di saldo e procedere con il pagamento mediante mezzi tacciabili, ovvero tramite il bonifico parlante. Inoltre, il committente riceve dall’impresa, prima della fattura del saldo, anche il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) relativo alla manodopera per gli interventi effettuati. 

Superbonus cosa fare lavori conclusi: dagli interventi di efficientamento energetico all’eco bonus 

Se, invece, condomini e villette hanno provveduto a effettuare lavori di efficientamento energetico mediante isolamento termico con agevolazione del superbonus, si dovrà ottenere la scheda tecnica dei materiali isolanti. In ogni caso, in rapporto al tipo di lavoro agevolato che sia stato effettuato sull’immobile, è necessario ricevere le schede tecniche dei materiali usati, nonché dei componenti edilizi. Nel caso in cui fosse previsto, si dovrà procedere con l’ottenimento della marcatura “CE” e dichiarazioni di prestazioni (DoP) inerenti. Serve anche la dichiarazione di di conformità degli impianti e il libretto dell’impianto. 

Nel caso in cui i lavori siano stati agevolati dall’ecobonus nella versione super, il committente deve ottenere anche la relazione tecnica, mentre il committente deve preoccuparsi di far prepara l’Ape successivo al lavoro in modo da certificare che, grazie agli interventi, l’immobile abbia ottenuto il miglioramento di due classi energetiche o del massimo conseguibile. 

Bonus edilizi, adempimenti da fare quando si chiude il cantiere 

Sempre in merito agli interventi di efficientamento energetico, nel caso in cui sia prevista l’installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo, occorre rivolersi al Gestore dei servizi energetici (Gse) per il contratto di ritiro dedicato. La durata di questo contratto è pari a 5 anni.

Ancora, per l’ecobonus nella versione super, occorre anche l’asseverazione di un tecnico abilitato dall’Enea dei requisiti tecnici e della congruità delle spese. Tali attestazioni devono essere richiesti entro 90 giorni dalla chiusura degli interventi. 

Tra gli adempimenti che i committenti devono ottemperare alla chiusura dei lavori del superbonus, rientra anche la necessità di presentare allo sportello unico del Comune la fine del cantiere. Se invece si tratta di lavori di bonus sisma nella versione super, è necessario ottenere dal Comune la certificazione asseverata della riduzione del rischio sismico. Ai fini del bonus edilizio si tratta di una riduzione di una o due classi di rischio, ma non necessariamente.