Ricarica auto elettrica, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate su come effettuare la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva. Le indicazioni sono contenute in una risposta datata 15 dicembre 2023 con la quale l’AdE certifica come debbano comportarsi, in particolare, gli agenti e i rappresentanti di commercio, principali soggetti interessati a questo tipo di analisi, in merito ai costi di ricarica.

In questo scenario, l’Agenzia delle entrate estende il concetto di “carburante” per le finalità di calcolo fiscale, ricomprendendo anche i costi per la ricarica dell’energia elettrica. 

Ricarica auto elettrica, si può dedurre il costo e detrarre l’Iva?

Arrivano chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in merito alla deduzione del costo a alla detrazione dell’Iva sui costi di ricarica dell’auto elettrica. Con la risposta numero 477/E di ieri, 15 dicembre 2023, l’AdE stabilisce l’equivalenza dei costi di ricarica con il classico carburante.

Il caso preso in esame – e sul quale l’Agenzia delle entrate ha fornito una risposta – è quello di un agente di commercio che usa, per gli spostamenti relativi alla propria attività, una vettura con carburante classico, procedendo alla deduzione, ai fini dell’imposta diretta, dell’80 per cento del costo del carburante e detraendo, in misura integrale, l’Iva. 

Ricarica elettrica, deduzione e detrazione dei costi: quanto conviene?

L’intenzione dell’Agente di commercio è, tuttavia, quella di procedere al cambio dell’auto e di sostituire la vettura con un’altra alimentata a energia elettrica. L’Agenzia delle entrate, dunque, certifica quale trattamento – ai fini dell’Iva e delle imposte dirette – devono applicare tutti gli agenti di commercio che si trovino a utilizzare una vettura a trazione elettrica. Quanto conviene l’operazione in termini di costi da sostenere?

Vetture elettriche per rappresentanti e agenti di commercio, cosa c’è da sapere

Nella risposta, l’Agenzia delle entrate si rifà alla disciplina della detraibilità dell’Iva sugli acquisti di autoveicoli e sulle relative spese come previsti dalle lettere c) e d) dell’articolo 19 bis 1, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, in base alle quali l’Iva sugli acquisti e sulle importazioni dei veicoli a motori, nonché i relativi costi tra i quali quelli dei carburanti, è detraibile nella misura del 40 per cento.

Diversamente, questa detraibilità parziale non opera nel caso dei soggetti per i quali le vetture rappresentano l’oggetto della propria attività di impresa, nonché per i rappresentanti e gli agenti di commercio. Per tutti questi soggetti, infatti, la detraibili dell’Iva avviene in misura piena. 

Ricarica elettrica deduzione detrazione, i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate, nella sua interpretazione, ritiene che quanto descrivono le lettere c) e d) del Dpr 633 del 1972 sia applicabile anche e tutte le vetture che siano alimentati a trazione elettrica. Pertanto, nel concetto di “carburante” preso in esame dal Dpr deve essere ricompreso anche quello dell’energia elettrica che rappresenta l’alimentazione di questo tipo di vetture. 

Pertanto, l’amministrazione tributaria conferma che i costi di ricarica delle vetture elettriche non è parziale ma totale, ai fini dell’Iva. Tale misura si applica sia al costo sostenuto per l’acquisto della vettura che a quello per la ricarica. 

Cosa prevede il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)

Di conseguenza, l’energia elettrica che l’agente o il rappresentante di commercio utilizza per alimentare o ricaricare la vettura è deducibile dal reddito secondo quanto prevede e nei limiti dei commi 1 e 1 bis, dell’articolo 164, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), alle condizioni sopra indicate.

Naturalmente, spetta al rappresentante o agente di commercio dimostrare, in concreto e puntualmente, l’entità e i costi sostenuti per l’energia elettrica usata per il “rifornimento” della propria auto in vista della deducibilità – per intero o per pro quota, in base a casi – del relativo componente di reddito.