Pignoramento immobiliare e IMU: le regole sul versamento dell’imposta. Molti contribuenti sono pronti a regolarizzare l’Imposta Municipale Propria in scadenza al 18 dicembre 2023; altri, invece, affrontano le regole legate alle misure standard di tassazione per gli immobili oggetto di procedura esecutiva. Vediamo insieme come funziona chi paga l’IMU in presenza di un pignoramento immobiliare.
Pignoramento immobiliare e IMU
Come riportato dall’Agenzia delle Entrate, la norma prevede il pagamento del tributo a carico del proprietario dell’immobile o del titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile. Il pagamento dell’IMU spetta al genitore separato assegnatario della casa familiare, al concessionario di aree demaniali e al locatario per i fabbricati, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in leasing.
In base alle disposizioni normative contenute nell’articolo 1, comma 81, legge n. 197/2022, sono esonerati dal versamento del tributo i proprietari con immobili occupati abusivamente, a patto che la circostanza sia stata denunciata all’autorità giudiziaria e ne sia stato informato il comune competente secondo le modalità da stabilire con un decreto MEF.
Non sono tenuti al versamento dell’IMU i terreni agricoli:
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- situati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare MEF n. 9/1993;
- situati nei comuni delle isole minori dell’allegato A alla legge n. 448/2001;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Trasferimento proprietà e calcolo IMU nell’asta Immobiliare
Chi paga l’IMU sull’immobile pignorato?
È importante notare che il proprietario di un immobile pignorato perde la detenzione materiale del bene, ma non (nell’immediato) la proprietà. Ciò significa che per perdere la proprietà, l’immobile deve essere venduto all’asta e, quindi, acquistato da un terzo soggetto. Solo attraverso l’emissione del decreto di trasferimento viene trasferita la proprietà dell’immobile al nuovo acquirente. Pertanto, il tributo interagisce con la procedura esecutiva.
Infatti, l’IMU è un onere a carico del proprietario dell’immobile o di altro diritto reale di godimento; pertanto, il proprietario dell’immobile, in caso di pignoramento, è tenuto al versamento dell’imposta fino al trasferimento del diritto di proprietà, ovvero con il passaggio al nuovo proprietario su cui ricade l’onere del tributo.
Nel merito del calcolo dell’imposta IMU, il riferimento normativo è contenuto nei commi 738–783 della legge di Bilancio 2020, che prevedono l’applicazione dell’imposta sui mesi effettivi di possesso nell’anno solare.
Pignoramento immobiliare e IMU: come funziona con la vendite all’asta?
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 102/E del 17 maggio 2007, ha fornito maggiori dettagli sul “Prezzo valore in seguito ad aggiudicazione all’asta di immobile di proprietà”. Conformemente alle spiegazioni fornite da Fiscooggi.it, la base per il trasferimento di un immobile in seguito all’aggiudicazione all’asta pubblica si basa sul prezzo di aggiudicazione:
“La base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, può essere costituita dal valore catastale dell’immobile, anziché dal corrispettivo pagato, è norma speciale, applicabile esclusivamente nelle vendite di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze) in cui l’acquirente sia un privato.
Solo in questo caso opera la deroga alla previsione generale stabilita dall’articolo 43 del Testo unico dell’imposta di registro, che considera il valore del bene o del diritto trasferito quale imponibile per l’applicazione del tributo”.
Pertanto, quando si procede alla vendita di immobili o beni mobili oggetto di espropriazione forzata, asta pubblica o aggiudicazione attraverso un incanto pubblico, non viene applicata alcuna eccezione alla regola secondo cui l’imposta deve essere calcolata sul prezzo di aggiudicazione. L’imposta viene calcolata in base alle riduzioni previste dall’articolo 587 del codice di procedura civile, della parte del prezzo già assoggettata all’imposta.