L’Agenzia delle entrate è tornata a chiarire un argomento, in tema di bonus edilizi, riguardante la corretta gestione della detrazione fiscale delle spese sostenute per le ristrutturazioni di un immobile, nel caso in cui i costi siano sostenuti da un familiare convivente. Il quesito è quello di un’abitazione che non sia stata affittata e sulla quale saranno effettuati lavori di ristrutturazioni.

Il proprietario dell’immobile risulta essere un padre che, inoltrerà – a nome della figlia convivente – la comunicazione per effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria (Cila). I contribuenti hanno intenzione di beneficiare della detrazione fiscale per dieci anni delle spese sostenute per effettuare i lavori. Il padre, proprietario dell’abitazione, potrà poi affittare l’immobile senza che la figlia perda il diritto di procedere con la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi?

Bonus edilizi, come gestire correttamente la detrazione fiscale di un familiare convivente?

L’Agenzia delle entrate è tornata a valutare il caso dei lavori di ristrutturazione agevolati mediante l’utilizzo dei bonus edilizi e della detrazione fiscale a vantaggio di un familiare convivente del proprietario dell’immobile. A tal proposito, il caso è quello di un padre – proprietario di un immobile, non al momento affittato – che trasmetterà la comunicazione Cila a nome della figlia, convivente, la quale, per il sostenimento dei costi degli interventi procedere con la detrazione fiscale del 50 per cento nella dichiarazione dei redditi per i successivi 10 anni.

La richiesta è quella di poter effettuare i lavori di ristrutturazione con detrazione a vantaggio della figlia convivente e di poter, poi, affittare l’immobile senza perdere l’agevolazione. Ecco, dunque, come recuperare le spese del 2022.

Bonus edilizi, detrazione fiscale di un familiare: quando è possibile?

La risposta al quesito è positiva, nel senso che le agevolazioni per i lavori di manutenzione straordinaria e di recupero del patrimonio edilizio spettano al familiare convivente di chi possegga o detenga l’immobile stesso, oggetto dei lavori. Un primo chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate è quello della convivenza del soggetto che beneficerà della detrazione fiscale.

A tal proposito, lo status di convivenza deve esserci già alla data di attivazione della procedura o, al massimo, al giorno di inizio degli interventi edilizi. Inoltre, lo stesso status deve sussistere nel momento in cui si sostengono i costi per gli interventi e, successivamente, oggetto di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi.

Maggiori chiarimenti sono forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare numero 17 del 26 giugno 2023, nella quale si fa riferimento ai soggetti ammessi alla detrazione. A pagina 10 del documento, infatti, si legge che, tra i vari soggetti ammissibili alla detrazione fiscale, rientrano anche i familiari conviventi, nonché i detentori degli immobili, il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge, i conviventi di fatto e i futuri acquirenti.

Agevolazioni per interventi su immobili, quali spese sono ammissibili?

Nella stessa circolare, inoltre, l’Agenzia delle entrate precisa che la disponibilità dell’immobile e lo status di convivenza, richiesti quando si sostengono i costi per i lavori agevolati, danno diritto al soggetto convivente di poter utilizzare l’agevolazione nella formula della detrazione fiscale. L’amministrazione tributaria precisa che, ai fini della fruizione della detrazione fiscale, non è occorrente che status di convivenza e disponibilità dell’immobile permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione.

Ulteriori dettagli sono forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare 17/E in merito alla tipologia di spese ammissibili a detrazione fiscale. A partire da pagina 109 del documento si fa riferimento anche alle spese per l’efficientamento energetico, ovvero di spese di istallazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e di posa in opera di schermature solari.

Infine, l’Agenzia delle entrate ricorda anche che la fruizione della detrazione fiscale è possibile anche se l’immobile oggetto di intervento è intestato al proprietario e non al familiare che ne beneficia.