Possibile riapertura dei termini Rottamazione quater per i decaduti. Nuove prospettive emergono dalla conversione del decreto Anticipi: scadenza prime due rate slittate al 18 dicembre 2023. Non solo.
Le notizie si estendono fino agli affitti brevi, per i quali si preannuncia una proroga sugli adempimenti obbligatori. Infine, si prospettano nuove indicazioni sulla disciplina previdenziale dei lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi.
Il provvedimento dovrebbe passare il vaglio dell’approvazione definitiva entro il 17 dicembre 2023. Vediamo insieme quando dovrebbero pagare i decaduti della Rottamazione quater.
Rottamazione quater: riapertura termini
Come riprendere la rateizzazione della Definizione agevolata decaduta?
Le principali novità della conversione del decreto Anticipi n. 145/2023 riguardano la chiusura degli adempimenti al 31 dicembre 2023, con la probabile inclusione dei decaduti delle prime due rate della Rottamazione quater 2023. La previsione è stata confermata in un articolo del quotidiano Ipsoa.it.
È possibile che ai contribuenti decaduti dai benefici della misura agevolativa venga offerta una nuova chance di pagare e regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Molto probabilmente, sarà ancora possibile pagare la prima e la seconda rata della Rottamazione quater entro il 18 dicembre 2023.
Con l’approvazione definitiva del testo, sarà possibile saldare le somme dovute a titolo di prima e seconda rata della Rottamazione quater entro il 18 dicembre 2023. In questo caso, il contribuente decaduto dai benefici della misura agevolativa verrebbe riammesso automaticamente alla Definizione agevolata istituita nella legge di Bilancio 2023.
Come spiega informazionefiscale.it, le novità contenute nel decreto Anticipi sono davvero molte, inclusa la possibilità di ravvedimento speciale con proroga al 20 dicembre 2023.
Nuove scadenze per i decaduti della Rottamazione quater 2023
Quanti giorni ho per pagare le rate della Rottamazione quater?
Come detto sopra, le novità sono contenute nell’articolo 4-bis della legge di conversione del decreto n. 145/2023, che ha già ottenuto l’approvazione del Senato e per la quale si attende l’approvazione definitiva dalla Camera.
Pertanto, molto probabilmente, tra qualche giorno sarà disposto il differimento dei termini relativi alla prima e seconda rata della Rottamazione quater delle cartelle esattoriali.
In particolare, nella “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, l’articolo 4-bis – (Riapertura termini definizione agevolata) recita:
“Si prevede che per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione di cui al citato comma 231, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023”.
Scadenza rate Rottamazione quater 2024
Quali sono i termini per la Rottamazione quater?
I contribuenti in regola con i pagamenti della Definizione agevolata 2023 possono mantenere i benefici della misura agevolata a condizione che vengano regolarizzate anche le rate future.
Nello specifico, il calendario dei pagamenti delle somme dovute per la Rottamazione quater include diverse scadenze, tra cui:
- la terza rata entro il 28 febbraio;
- a seguire, le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2024.
La norma prevede un periodo di tolleranza nel pagamento di cinque giorni; pertanto, per la terza rata, sarà considerato valido a tutti gli effetti di legge il pagamento effettuato entro lunedì 4 marzo 2024.
In presenza di un omesso, tardivo o insufficiente pagamento, il contribuente perde i benefici della misura agevolativa. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione considera i versamenti effettuati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Per i contribuenti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione”, convertito nella Legge n. 100/2023, l’Ente impositore si prepara a comunicare le somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2023.