Indennità di discontinuità spettacolo: con la pubblicazione del messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le prime istruzioni per quanto riguarda la platea dei soggetti destinatari e i requisiti di accesso dei medesimi alla misura relativa all’indennità di discontinuità prevista per i lavoratori che operano all’interno del settore dello spettacolo.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023, recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità ai fini dell’introduzione di un’apposita indennità di discontinuità che viene riconosciuta nei confronti dei lavoratori del settore dello spettacolo.
Nello specifico, la sopra citata indennità è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2024 con l’obiettivo di fornire un sostegno economico ai lavoratori dello spettacolo, i quali devono far fronte, per l’appunto, a delle discontinuità nello svolgimento della propria attività lavorativa.
Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda l’indennità di discontinuità spettacolo ed, in particolare, come e quando fare domanda, chi sono i soggetti beneficiari della misura, nonché quali sono i requisiti che questi ultimi devono possedere per accedere al beneficio.
Indennità di discontinuità spettacolo: come e quando fare domanda? Le istruzioni INPS
La domanda per il beneficio economico dai suddetti lavoratori deve essere presentata a partire dal 4 dicembre 2023 ed entro il termine ultimo del 15 dicembre 2023.
Per quanto riguarda la modalità ai fini dell’invio, invece, l’INPS ha specificato che i soggetti interessati devono accedere all’interno del sito web dell’Istituto, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Nello specifico, i lavoratori dello spettacolo dovranno seguire il seguente percorso “Home > Sostegni, Sussidi e Indennità > Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità > Strumenti > Vedi tutti > Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, per poi selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
In alternativa, poi, la domanda potrà essere presentata attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:
- il Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 (in maniera gratuita, da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 (a pagamento, in base al piano tariffario previsto dal proprio gestore telefonico, da rete mobile);
- gli Istituti di Patronato.
Indennità di discontinuità spettacolo: a chi spetta? Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’indennità di discontinuità in oggetto i seguenti lavoratori che sono iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:
- i lavoratori autonomi, compresi coloro che operano con un contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
- i lavoratori dipendenti con un contratto di lavoro a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
- i lavoratori dipendenti con un contratto di lavoro a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi citate al punto precedente, ovvero:
- gli operatori di cabine di sale cinematografiche;
- gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti;
- le maschere, i custodi, i guardarobieri, gli addetti alle pulizie e al facchinaggio, gli autisti dipendenti;
- gli impiegati e gli operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- i lavoratori dipendenti dalle imprese che operano nel settore del noleggio e della distribuzione dei film;
- i lavoratori intermittenti.
Requisiti
- la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea o il permesso di soggiorno in Italia;
- la residenza in Italia da almeno un anno;
- un reddito pari o inferiore a 25.000 euro nell’anno precedente;
- il versamento di contributi per un minimo di 60 giornate durante il corso dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- un reddito da lavoro prevalente nelle attività lavorative che confluiscono nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- l’assenza di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato nell’anno precedente;
- l’assenza di trattamenti pensionistici diretti.