A quanto ammonta il Reddito di inclusione 2024? A partire dal 1 gennaio 2024, sostituendo il Reddito di Cittadinanza, sarà attivato l’Assegno di Inclusione, previsto dal “Decreto Lavoro 2023” (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modifiche in legge 3 luglio 2023, n. 85). Esaminiamo i dettagli di questo nuovo strumento, focalizzandoci su come si calcola il reddito familiare, che deve essere inferiore a 6.000 euro per accedere alla misura.
A quanto ammonta il Reddito di inclusione 2024?
L’importo dell’assegno è calcolato in base all’ISEE della famiglia, con un massimo di 6000 euro, e considera anche il numero di componenti del nucleo familiare. Si incrementa per coloro con redditi inferiori e famiglie più numerose, con una soglia minima di 480 euro al mese. Inoltre, si aggiungono 3360 euro all’anno come contributo per l’affitto.
Per quanto riguarda il calcolo dell’importo, il valore di partenza assegnato al richiedente è pari a 1. Tale valore viene incrementato in base a quanto indicato nella tabella che segue.
TIPOLOGIA DI SOGGETTO | VALORE DA AGGIUNGERE A 1 |
Ogni componente con disabilità o non autosufficiente | 0,5 |
Over 60 | 0,4 |
Qualsiasi altro componente maggiorenne che abbia carichi di cura, nei confronti per esempio di un disabile o di un minore di 3 anni, oppure di più di 3 minori | 0,4 |
Minori | 0,15 fino a due 0,10 per ogni altro figlio minore di età, dopo il secondo |
Requisiti per ottenere il Reddito di inclusione
A differenza del Reddito di Cittadinanza, i destinatari dell’Assegno di Inclusione includono solo:
- famiglie con minori;
- famiglie con membri disabili (allegato 3 al DPCM 159/2013);
- famiglie con membri anziani di almeno 60 anni;
- famiglie con membri in situazioni di svantaggio inseriti in programmi assistenziali certificati dalle autorità pubbliche (ad esempio, persone coinvolte in servizi per disabili, per dipendenze, donne vittime di violenza, persone senza dimora, etc.).
Per accedere al beneficio, occorre soddisfare specifici requisiti economici, patrimoniali, di residenza e cittadinanza. Inoltre, l’assegno di inclusione è condizionato alla partecipazione a un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. Tuttavia, i beneficiari con disabilità sono esenti dall’obbligo di adesione (questo verrà discusso nei paragrafi successivi).
Tra i requisiti economici figurano:
- ISEE non superiore a 9.360 euro;
- Valore della casa di abitazione inferiore a 150.000 euro, come stabilito per l’IMU;
- Valore del patrimonio immobiliare, esclusa la casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro, calcolato per l’IMU;
- Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il singolo, con un incremento di 2.000 euro per ogni membro successivo della famiglia fino a 10.000 euro, in presenza di più figli (1.000 euro per ogni figlio oltre il secondo) o membri con disabilità (5.000 euro per ogni membro con disabilità e 7.500 per ogni membro con disabilità grave o non autosufficiente, secondo l’ISEE);
- Reddito familiare inferiore a 6.000 euro all’anno, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (da 1 a 2,2 massimo in presenza di membri in condizioni particolari) o fino a 2,3 con membri con disabilità grave o non autosufficienti, secondo l’ISEE. Questa soglia è incrementata a 7.560 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della stessa scala di equivalenza, se la famiglia è composta da persone di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni con membri disabili gravi.
Come viene determinato il reddito familiare?
La determinazione del reddito familiare per l’Assegno di Inclusione non segue esattamente il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) che si rileva dall’ISEE. Si basa sulla somma di tutti i redditi e i trattamenti assistenziali che influenzano la formazione dell’ISR, senza tener conto delle esenzioni che invece sono applicate nell’ISEE (come le spese mediche per i disabili, gli assegni per il coniuge, le deduzioni per redditi da lavoro o pensione, le spese relative al canone di locazione, ecc.).
Elementi che Determinano il Reddito Familiare:
- Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013:
- Reddito complessivo soggetto a imposte sul reddito (Irpef);
- Redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta d’imposta;
- Altri redditi esenti da imposta e redditi da lavoro dipendente estero;
- Redditi da attività agricole;
- Assegni per il mantenimento dei figli;
- Redditi fondiari da beni non locati;
- Redditi da attività finanziarie.
- Dalla definizione del reddito familiare nell’ISEE sono esclusi i trattamenti assistenziali ottenuti durante il periodo di riferimento dell’ISEE e tutti quelli attualmente goduti, ad eccezione di quelli non soggetti alla verifica dei mezzi.
- Le pensioni dirette e indirette in corso di percezione da parte dei membri della famiglia, avviate dopo il periodo di riferimento dell’ISEE, sono incluse nel calcolo (e quindi sottratte dall’importo massimo dell’Assegno di Inclusione). Sono considerati i trattamenti assistenziali sottoposti alla verifica dei mezzi, legati alla situazione economica. Esempi di questi trattamenti sono l’assegno di maternità, la carta acquisti, l’assegno sociale erogati dall’INPS.
Elementi che Non Determinano il Reddito Familiare:
- Assegno unico e universale
- Reddito di Inclusione e Reddito di Cittadinanza o altre misure nazionali o regionali contro la povertà
- Pagamenti arretrati
- Riduzioni nella compartecipazione ai costi dei servizi
- Esenzioni e agevolazioni fiscali
- Rimborsi di spese sostenute, buoni servizio o altri titoli che sostituiscono servizi
- Bonus nido annuo, indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, indennità di frequenza e altre prestazioni per disabilità (art. 2 co. 9 DL 48/23).