Sarà obbligatoria l’adozione della fattura elettronica dal 1° gennaio 2024 per i forfettari che finora erano riusciti a evitare il nuovo adempimento, mentre non ci sarà più l’obbligo di compilare la Certificazione unica (Cu) per i redditi erogati nei confronti di questi contribuenti. Sono le due novità principali che riguarderanno i possesso di partita Iva con regime forfettario, ovvero dei contribuenti che abbiano adottato il sistema previsto dalla legge di Stabilità del 2015 (legge numero 190 del 2014).
L’obbligo di fatturazione elettronica spetta anche ai lavoratori autonomi che adottino il regime di vantaggio (meglio conosciuto come regime “dei minimi“), previsto dal decreto legge numero 98 del 2011. Questo regime non trova più la possibilità di nuove applicazioni a partire dall’anno 2016 ma rimane in vigore per i contribuenti che lo abbiano adottato in precedenza.
Fattura elettronica per forfettari obbligatoria dal 1° gennaio 2024: cosa fare?
Dal 1° gennaio 2024 sarà obbligatorio, anche per le partite Iva a regime forfettario adottare la fattura elettronica. L’obbligo, al quale i forfettari erano riusciti finora a sfuggire, si concretizzerà con l’adozione del sistema elettronico di emissione, trasmissione e conservazione dei documenti.
In precedenza, avevano dovuto adottare la fatturazione elettronica i contribuenti del regime forfettario che, nell’anno 2021, avevano conseguito un volume di ricavi e di compensi eccedenti i 25.000 euro. Dal prossimo mese, il nuovo regime dovrà essere adottato da tutti i forfettari, a prescindere dal volume di ricavi e di compensi.
L’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i forfettari e la sparizione di tetti di ricavi e di esoneri è stato confermato, qualche giorno fa, dall’Agenzia delle entrate che ha emesso la circolare numero 32/E con la quale l’amministrazione tributaria spiegava anche i meccanismi per il passaggio da un regime all’altro e i tetti di compensi e ricavi all’anno per non perdere il sistema fiscale della flat tax, più vantaggioso rispetto al regime ordinario.
Fattura elettronica forfettari 2024, quali sono i codici da utilizzare?
Alcune indicazioni possono essere descritte per chi si approcci per la prima volta all’emissione della fattura elettronica. Il contribuente deve usare il codice “RF 19” per indicare il regime fiscale adottato. Al posto dell’Iva, invece, il contribuente deve immettere il codice “N 2.2”. Inoltre, il contribuente forfettario può utilizzare il codice “Td 01” nel caso in cui il documento rappresenti una fattura, mentre il codice “Td 06” sta per parcella.
Bollo sulle fatture elettroniche, quando serve e come fare?
Come per la fattura cartacea, anche per quella elettronica è necessario imporre il bollo di due euro se l’importo del documento eccede la soglia di 77,47 euro. Tuttavia, l’inserimento del bollo avviene mediante la procedura telematica appositamente previsto. Per l’emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche i contribuente possono utilizzare il servizio offerto gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
Per poter accedere alle funzioni del Sistema di Interscambio (Sdi), è necessario navigare sul sito dell’Agenzia delle entrate e autenticarsi. La sezione dedicata alla fattura elettronica è quella delle “Fatture e corrispettivi”. Da questo sistema si può anche inserire l’importo di due euro del bollo.
Quando va emesso il documento elettronico?
I forfettari, come gli altri contribuenti che adottino altri regimi fiscali, devono prestare attenzione ai tempi per l’emissione della fattura elettronica. Il documento va emesso entro il 12esimo giorno susseguente a quello dell’operazione. Pertanto, nel caso di pagamento del corrispettivo, nel caso in cui l’oggetto della transazione sia la prestazione di un servizio, il fornitore deve emettere il documento elettronico entro il 12esimo giorno.
Lo stesso avviene nel caso di cessione di beni, il cui termine decorre dalla consegna oppure dall’avvenuta spedizione. Per le fatture differite, invece, la scadenza è quella del giorno 15 del mese susseguente a quello nel quale si sia effettuata l’operazione.
Sanzioni in caso di mancata emissione del documento elettronico
Infine, è importante sottolineare che scompaiono le moratorie a favore di chi emetta la fattura con ritardo. Saranno applicate fin da subito le sanzioni. Chi ritarda l’emissione è soggetto a una sanzione che varia da un minimo di 250 euro a un massimo di 2.000 euro, secondo quanto prevede il comma 2, dell’articolo 6, del decreto legislativo numero 471 del 1997.