In arrivo novità sulla domanda da presentare per il nuovo Assegno di inclusione (Adi), che decorre dal 1° gennaio 2024, e dell’Isee al quale far riferimento nell’istanza per ottenere l’indennità che sostituirà il Reddito di cittadinanza. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato due decreti relativi all’avvio, dal prossimo anno, dell’Assegno di inclusione dopo lo stop al Reddito di cittadinanza dopo sette mensilità nel corso del 2023 e l’introduzione di una nuova misura a sostegno dei soggetti che possono lavorare, ovvero il Supporto per la formazione e il lavoro.

In tutti i casi si tratta di misure per contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale. La platea dei beneficiari dell’Assegno di inclusione include le famiglie con al loro interno componenti minori, disabili o con età di almeno 60 anni. Ulteriori requisiti per percepire questa indennità sono dettati dalle condizioni di svantaggio in cui versi la famiglia richiedente.

Domanda Assegno di inclusione 1° gennaio 2024: ultime novità sui richiedenti

Va definendosi il quadro per la presentazione della domanda dell’Assegno di inclusione (Adi), che decorrerà dal 1° gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di cittadinanza e in aggiunta al Supporto per la formazione e il lavoro per le famiglie “occupabili”. Nella giornata del 6 dicembre 2023 il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato due decreti che definiscono le condizioni di partenza dell’indennità, in particolare sui requisiti per presentare la domanda.

Ulteriori dettagli sono contenuti in merito ai requisiti della famiglie che dovrà avere, al suo interno, componenti minori, disabili o che abbiano già compiuto l’età di 60 anni. Inoltre, sono ammessi alla presentazione della domanda anche i nuclei che siano stati inseriti in programmi di assistenza e di cura dei servizi sociali e sanitari certificati dalle amministrazioni pubbliche. L’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non dovrà eccedere la cifra di 9.360 euro.

Domanda Assegno inclusione 2024, quale Isee presentare?

In particolare, un decreto del ministero del Lavoro definisce quale Isee deve essere presentato ai fini della domanda dell’Assegno di inclusione. Il provvedimento chiarisce che la verifica delle pratiche inoltrate fino al prossimo mese di febbraio senza Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità, verrà effettuata sulla base dell’Isee vigente al giorno 31 dicembre 2023.

Si tratterà di una soluzione provvisoria mediante la quale si provvederà all’erogazione delle prime due mensilità del 2024, ovvero di gennaio e febbraio. Per le mensilità successive (e anche per il mantenimento della misura di sostegno alle famiglie), sarà necessario presentare l’Isee in corso di validità.

Chi sarà ammesso alla misura che sostituirà il Reddito di cittadinanza?

Ulteriori precisazioni emergono dai decreti approvati ieri dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Infatti, l’Assegno di inclusione è attribuito ai singoli membri di maggiore età, facenti parte della famiglia, per la quota pro capite. Invece, la quota relativa al sostegno per pagare l’affitto della casa, è attribuita a chi risulti intestatario del contratto di locazione, indicato nella domanda.

Ipotesi invio istanza e iscrizione Siisl anticipata a dicembre 2023

Sulla presentazione della domanda dell’Assegno di inclusione 2024 si era ipotizzato un anticipo dei termini di circa due settimane, a partire dalla metà di questo mese di dicembre. L’ipotesi dell”anticipo riguarderebbe l’iscrizione alla piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl) per allungare il periodo di adesione ed evitare che possa verificarsi una sorta di click day, con le famiglie potenzialmente rientranti nella misura tutte collegate nello stesso momento per compilare la pratica.

I numeri delle famiglie beneficiarie della nuova misura sono elevati. Infatti, da un ultimo ricalcolo dei potenziali richiedenti dell’Assegno di inclusione, le famiglie rientranti nei requisiti dovrebbero essere 737.400, includendo anche i soggetti svantaggiati, ovvero i richiedenti in particolari condizioni di disagio presi in carico dai servizi sociali.