Sui contributi Inps rottamati c’è tempo fino all’11 dicembre 2023 per presentare la domanda di riconteggio. Recentemente, infatti, l’Inps ha riaperto i termini della pratica che erano in scadenza al 10 novembre 2023, concedendo oltre un mese in più per l’invio dell’istanza. Si tratta del ricalcolo delle cartelle del 2018 o del 2023 che siano state oggetto di rottamazione.
La proroga è arrivata dall’Inps con il messaggio numero 4244 del 28 novembre scorso, comunicazione che ha dato maggiore tempo ai contribuenti che si siano visti annullare i debiti contributivi, in modo da salvare la futura pensione. Si tratta delle categorie di lavoratori autonomi di artigiani e commercianti, autonomi agricoli, committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps.
Rimane invariata la scadenza prevista per il pagamento di quanto recuperato a titolo di contributi previdenziali: chi presenta domanda dovrà versare il dovuto entro il 31 dicembre 2023.
Contributi Inps rottamati, c’è tempo fino all’11 dicembre 2023 per la domanda di riconteggio
Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di recupero dei contributi previdenziali Inps rottamati nel 2018 e nel 2023. La domanda di ricalcolo, infatti, potrà essere presentata dagli interessati entro lunedì prossimo, 11 dicembre 2023. Si tratta dei contribuenti che si siano visti annuallare i debiti contributivi e, con essi, i contributi stessi, validi ai fini della futura pensione.
Nel messaggio numero 4244, l’Istituto di previdenza ammette, dunque, a proroga il termine per la richiesta del riconteggio dei debiti contributivi annullati. La scadenza per il pagamento degli importi è fissata, invece, in un’unica soluzione, entro il 31 dicembre 2023.
Contributi Inps rottamati, domanda da presentare per l’accredito: ecco per cosa
Oggetto di riconteggio – che si configura come una sorta di sanatoria per rimediare alla perdita di versamento di contributi previdenziali a danno di alcune categorie di lavoratori – sono i contributi derivanti da debiti fino a mille euro, rientranti in due rottamazioni, in particolare in quella del 2018 e nel Saldo e stralcio del 2023.
Differentemente da quanto avviene per i lavoratori alle dipendenze, per i quali la rottamazione produce solo dei risparmi per i datori di lavoro, per i lavoratori autonomi – ovvero per i soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS – la sanatoria, a ben vedere, produce un danno in vista della contribuzione per la futura pensione. Infine, la sanatoria per gli enti pubblici e il relativo accredito dei contributi dei lavoratori del pubblico impiego avrà data di scadenza al 31 dicembre 2023.
Infatti, mentre per i lavoratori alle dipendenze il mancato versamento dei contributi previdenziali non produce effetti negativi (ovvero si salva la pensione anche se i contributi non sono stati effettivamente versati), nel caso delle categorie degli autonomi sopra elencate, non operando lo stesso principio, si produce lo stralcio delle cartelle e il conseguente azzeramento anche dei relativi contributi dall’estratto conto dell’Istituto di previdenza.
Recupero della contribuzione utile per la futura pensione
Per rimediare a questo inconveniente nei contributi previdenziali Inps – che produrrebbe un vero e proprio buco contributivo – l’articolo 23 bis del decreto legge 4 maggio 2023, numero 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, numero 85 recante il riconteggio dei debiti annullati, ha previsto la possibilità di sanare i debiti contributivi, pagando in un’unica soluzione o mediante rate, ma in ogni modo non andando oltre il 31 dicembre 2023.
I contributi annullati sono quelli oggetto della rottamazione del 2018, relativi ai debiti maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010) e il saldo e stralcio dei debiti fino a 1.000 euro del 2023, relativo ai debiti maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Si può procedere a sanare i contributi solo se questi ultimi non sono caduti in prescrizione, previo invio dell’istanza all’Istituto di previdenza da inoltrare entro lunedì prossimo, 11 dicembre 2023.