Superbonus 110%, ecco quando i ritardi nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico devono essere risarciti dall’impresa fornitrice. Chi perde il superbonus, o sia costretto a riparare a percentuali di agevolazione più basse rispetto a quelle che aveva programmato di avere, ha il diritto a ricevere il risarcimento del danno che deve essere calcolato come differenza di percentuale, se il committente può continuare a usufruire del bonus edilizio anche se in misura minore. Oppure nell’integrale pagamento dei danni da parte dell’impresa esecutrice degli interventi se il committente dovesse perdere del tutto la possibilità di agevolare i lavori con i bonus edilizi.

La situazione è quella delineata dal Tribunale di Frosinone con la sentenza numero 1080 del 2 novembre 2023, di particolare aiuto proprio a chiusura dell’anno, cioè nel momento in cui i cantieri devono essere terminati o bisogna raggiungere un certo stato di avanzamento dei lavori (Sal) per ottenere il massimo dell’agevolazione possibile, prima che, con l’inizio del nuovo anno, la percentuale scenda.

Superbonus 110%, quando i ritardi dell’impresa devono essere risarciti?

Arriva dal Tribunale di Frosinone la sentenza che impone il pagamento dei danni all’impresa che, con i suoi ritardi, abbia fatto perdere percentuali di superbonus 110% al committente. Con la sentenza numero 1080 del 2 novembre scorso, i giudici hanno stabilito che per i ritardi imputabili all’impresa il committente abbia diritto al risarcimento del danno, calcolato come differenza di percentuale rispetto all’aliquota più bassa alla quale lo stesso potrà avere accesso proprio per effetto dei ritardi accumulati.

Il caso del superbonus è emblematico per la riduzione delle percentuali di agevolazione. Infatti, il bonus con il 110% di sconto, a partire dal 1° gennaio 2023 è stato ridotto al 90% e, dal prossimo 1° gennaio, subirà un’ulteriore riduzione al 70%.

Infine, dal 2025 la percentuale del superbonus scenderà al 65%. A fronte di queste riduzioni, il Tribunale di Frosinone ha emesso la sentenza in merito al ricorso presentato da un committente per dei lavori da realizzare sulle villette, con percentuale di bonus del 110% subordinata al raggiungimento, entro il 30 settembre 2022, del 30% di stato di avanzamento dei lavori.

Superbonus ritardi impresa, cosa succede se si abbassa la percentuale?

Secondo quanto accertato, l’impresa non aveva né raggiunto questa percentuale per beneficiare del massimo del superbonus, né aveva cominciato i lavori stessi. Proprio a causa di questi ritardi, il committente non ha potuto beneficiare del 110%, dovendosi accontentare del 90% in vigore dal 2023.

Tale circostanza ha consentito al committente di poter beneficiare di una percentuale di bonus più bassa rispetto a quella per la quale si era accordato con l’impresa, ragione per la quale la sentenza del Tribunale di Frosinone disciplina il risarcimento del danno da liquidare nella percentuale del 10% dell’importo dei lavori appaltati. È questa la percentuale minima del beneficio fiscale andata perduta per effetto dell’inadempienza dell’impresa.

Bonus 110%, quali sono le cose da fare alla fine dell’anno?

Nel caso in cui il committente non avesse potuto ricorrere al 90% di bonus, l’impresa inadempiente sarebbe stata condannata a risarcire il danno nella misura “totale”, al 100% dell’importo dell’appalto. La sentenza del Tribunale di Frosinone, la prima avente ad oggetto questa tipologia di risarcimento, è particolarmente importante in questa fase di chiusura dell’anno, periodo nel quale deve verificarsi un allineamento tra l’avanzamento degli interventi e le spese sostenute dal committente. È solo al verificarsi di questo allineamento, infatti, che il committente può beneficiare della percentuale piena, prevista nel periodo di sostenimento delle spese.

Il superbonus al 90% (o al 110% per i committenti che siano riusciti a conservare il massimo dell’agevolazione mediante specifici adempimenti richiesti), rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2023 per abbassarsi al 70% dal giorno dopo. La normativa prevede che non sia possibile anticipare le spese del 2024 alla fine del 2023 per poter beneficiare del 20% (40%) di percentuale in più in quanto, come spiegato, è necessario che si verifichi l’allineamento tra spese sostenute e stato di avanzamento dei lavori.