Prevenzione reati finanziari: il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale le FAQ (risposte alle domande più frequenti) per quanto riguarda l’identificazione del titolare effettivo e la comunicazione dei dati relativi al medesimo all’interno dell’apposito Registro dei titolari effettivi.

Nello specifico, il Dipartimento del Tesoro del MEF ha pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale alcune domande e alcune risposte con il fine di prevenire i reati finanziari, di fornire dei chiarimenti in merito alla normativa antiriciclaggio ed, in particolare, di:

  • individuare quello che è il soggetto al quale vengono effettuati dei controlli in seguito allo svolgimento di azioni di antiriclaggio;
  • specificare quelle che sono le informazioni che devono essere inserite da parte del titolare effettivo all’interno dell’apposito Registro.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme qual è il contenuto e le informazioni che possono essere apprese tramite le nuove FAQ relative all’identificazione del titolare effettivo e alla comunicazione dei relativi dati all’interno del Registro dei titolari effettivi, le quali sono state pubblicate da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Prevenzione reati finanziari: il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica i chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati nel Registro dei titolari effettivi

Ecco qui di seguito che cosa prevedono le nuove FAQ che sono state pubblicate da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per quanto riguarda la prevenzione dei reati finanziari e, quindi, l’individuazione del titolare effettivo e le modalità di comunicazione dei dati relativi al medesimo:

  1. le modalità che sono previste ai fini dell’identificazione del titolare effettivo nel caso in cui il cliente sia una pubblica amministrazione, per le quali bisogna prendere in considerazione il criterio residuale definito dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 20, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007;
  2. i criteri ai fini dell’individuazione del titolare effettivo definito dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 2, lett. pp), del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, nell’ambito dei rapporti o delle operazioni che si riferiscono a procedure esecutive o concorsuali;
  3. le modalità ai fini della qualificazione del soggetto incaricato dall’Autorità Giudiziaria dell’apertura del rapporto, come ad esempio:
    • professionista delegato in cado di procedura esecutiva immobiliare;
    • curatore fallimentare;
    • ecc…;
  4. i criteri ai fini dell’individuazione del titolare effettivo degli enti ecclesiastici;
  5. le modalità ai fini della comunicazione al Registro delle imprese dei dati relativi alla titolarità effettiva, in base a quanto viene disposto dall’art. 21 del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e del decreto interministeriale n. 55 dell’11 marzo 2022;
  6. l’ordine di successione ai fini dell’applicazione dei criteri della proprietà e del controllo per l’individuazione del titolare effettivo di società di capitali (art. 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007);
  7. le modalità ai fini dell’individuazione del titolare effettivo in caso di proprietà indiretta, qualora siano presenti delle società controllate all’interno della catena partecipativa;
  8. le modalità ai fini dell’identificazione del titolare effettivo nel caso in cui il cliente sia una società controllata e nel caso in cui sia posta al vertice della catena partecipativa una società ad azionariato diffuso o una cooperativa;
  9. i chiarimenti in merito all’identificazione del titolare effettivo nel caso in cui viene applicato il criterio previsto dall’art. 20, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007;
  10. le modalità di identificazione del titolare effettivo e i criteri per quanto riguarda le fondazioni bancarie;
  11. le modalità ai fini dell’identificazione del titolare effettivo in caso di usufrutto o pegno su quote o partecipazione sociali;
  12. i chiarimenti in caso di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva che si evidenziano in seguito ai controlli della clientela con quelli che sono presenti all’interno del Registro dei titolari effettivi;
  13. le modalità di segnalazione in merito alla difformità dei dati di cui al punto precedente.