Tutto pronto per l’adesione delle imprese private tra 50 e 249 dipendenti per aderire alla nuova disciplina del whistleblowing, la procedura per produrre una segnalazione di illeciti e violazioni verificatisi all’interno del contesto lavorativo. Le imprese di più ridotte dimensioni si aggiungeranno, dal 17 dicembre 2023, a quelle che hanno già aderito alla nuova normativa sul whistleblowing, disciplinata dal decreto legislativo 24 del 2023. Lo scorso 15 luglio il decreto prevedeva l’avvio per gli enti pubblici e le società private da 250 dipendenti in su.
Molto deve essere fatto, invece, per preparare le imprese alle nuove indicazioni del decreto legislativo 24 del 2023, in particolare su come debba essere fatta la segnalazione. A tal proposito, il decreto specifica che la segnalazione debba essere fatta il più circostanziata possibile, eventualmente anche allegando documenti che possano comprovare i fatti oggetto di whistleblowing. Più la segnalazione è circostanziata e maggiormente si consente di valutare i fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e a gestire le segnalazioni stesse.
Whistleblowing, come deve essere la segnalazione?
Poco più di dieci giorni all’allargamento della nuova disciplina del whistleblowing alle imprese private tra 50 e 249 dipendenti a tempo determinato e indeterminato. Infatti, dal 17 dicembre prossimo i passaggi di attuazione della nuova disciplina potranno dirsi completati con l’entrata delle imprese di più ridotte dimensioni, alle quali è stato dato più tempo per adeguarsi alla nuova disciplina del decreto legislativo 24 del 2023. In ogni modo, il nuovo regime stabilisce novità anche su come debba essere presentata la segnalazione.
In primis, si prevede che la segnalazione debba essere il più possibile circostanziata. A tal proposito, il whistleblower può completarla allegando della documentazione utile per comprovare i fatti segnalati. Chi valuta la segnalazione, ricevendo una segnalazione circostanziata, sarà avvantaggiato nelle gestione della segnalazione stessa.
Whistleblowing come fare la segnalazione: gli elementi indispensabili da indicare
E, dunque, la nuova disciplina dispone che la segnalazione debba contenere alcuni elementi essenziali. In primis, il segnalante deve indicare le proprie generalità all’interno della segnalazione e un recapito al quale possano essere comunicati gli aggiornamenti. Inoltre, il segnalante deve indicare anche le generalità o altri elementi che possano consentire di risalire al soggetto segnalato.
Si passa poi alla descrizione del fatto oggetto della segnalazione, per le quali devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si sia verificato il fatto stesso. Il segnalante deve inoltre indicare altri soggetti che siano a conoscenza dei fatti.
Segnalazioni anonime, sono possibili?
Tra le novità della nuova disciplina di whistleblowing, vi è anche la possibilità di procedere con le segnalazioni anonime. Tuttavia, affinché possa essere presa in considerazione, la segnalazione deve riportare fatti circostanziati ed essere supportata da documenti idonei. Presentando queste caratteristiche, la segnalazione può ricevere le attenzioni ed essere gestita alla stregua di una segnalazione ordinaria.
Inoltre, il soggetto che segnali in maniera anonima un fatto, può ricevere le protezioni previste dalla nuova normativa del decreto legislativo 24 del 2023 sul whistleblowing solo nel caso in cui sia stato identificato dopo aver inviato la segnalazione. Le tutele previste per i segnalanti – e ai quali possono essere quindi soggetti anche i segnalanti anonimi – sono quelle inerenti alla riservatezza e al divieto di ritorsioni.
Cosa non si può segnalare?
Da ultimo, la nuova disciplina prevede anche i fatti che non possono essere oggetto di segnalazione. In primis, non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni legate a un interesse di carattere personale del segnalante. Ad esempio, non si possono segnalare fatti relativi ai rapporti individuali di lavoro. Esulano dalle segnalazioni anche le contestazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché le violazioni regolamentate in settori speciali che già prevedono procedure proprie.