Partite Iva, ecco come passare dal regime ordinario al forfettario di flat tax con imposta fissa del 15% e viceversa. Le indicazioni sono state fornite dall’Agenzia delle entrate nella circolare numero 32 di ieri, 5 dicembre 2023. Il regime forfettario rappresenta il sistema “naturale” indicato per le persone fisiche che esercitino un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. I requisiti richiesti per aprire la partita Iva con questo regime agevolato sono elencati nell’articolo 1, comma 54, lettere a) e b), della legge di Stabilità 2015. Al comma 57 dello stesso (e unico) articolo, sono presenti le cause ostative.
Il regime forfettario di partita Iva può essere adottato sia dai soggetti la cui attività sia già aperta, sia a coloro che vogliano intraprendere una nuova attività. Nel primo caso, è necessario attendere l’inizio del nuovo anno per il passaggio da altro regime, mentre nel caso di nuova attività si può procedere in qualsiasi momento dell’anno.
Partite Iva, come passare dal regime ordinario al forfettario e viceversa
L’Agenzia delle entrate, in merito al passaggio dal regime ordinario a quello forfettario, chiarisce che nel caso in cui il passaggio dovesse avvenire per un’attività già avviata, nella dichiarazione Iva inerente l’anno in cui i requisiti siano soddisfati, deve essere comunicato il passaggio al regime forfettario a decorrere dal successivo periodo d’imposta rispetto alla presentazione della dichiarazione stessa.
Al verificarsi delle condizioni necessarie per il passaggio, e atteso che il regime forfettario rappresenti il sistema “naturale” per lo svolgimento dell’attività, “i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9/12) o successiva (con la dichiarazione annuale)”. È questa la procedura che viene descritta dall’Agenzia delle entrate nella circolare 32 del 5 dicembre 2023.
Partite Iva, passare da ordinario a forfettario: e se si apre un nuova attività?
Nel caso in cui, invece, non ci sia un passaggio di regime di partita Iva, ma si tratti di una nuova attività, la scelta del regime forfettario deve essere comunicata nel modello di dichiarazione di inizio dell’attività stessa. Su questo modello è necessario seguire le indicazioni contenute nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, cosiddetto “decreto Iva”.
I lavoratori autonomi che rientrino “naturalmente” nel regime forfettario possono, tuttavia, non applicare tale sistema e scegliere di determinare le imposte sul reddito e l’Iva nelle modalità ordinarie. L’opzione del regime ordinario si concretizza mediante il comportamento concludente, ai sensi di quanto prevede il dpr numero 442 del 1997, ma deve esserci comunicazione, in ogni caso, mediante la prima dichiarazione Iva da presentare susseguentemente alla scelta effettuata.
Tuttavia, se si omette di comunicare l’opzione nella dichiarazione – che rimane valida per almeno tre anni – non si pregiudica l’applicazione del regime ordinario di partita Iva, ma il mancato adempimento del passaggio comporta l’applicazione di una sanzione amministrazione secondo quanto prevede il comma 1, dell’articolo 8, del decreto legislativo numero 471 del 1997.
Il vincolo dei tre anni
Inoltre, trascorsi i tre anni (come durata minima) di permanenza nel regime ordinario di partita Iva, l’opzione rimane valida per ogni anno susseguente, fino a quando persista la concreta applicazione della scelta operata.
In ogni modo, il lavoratore autonomo che abbia i requisiti per applicare il regime forfettario di partita Iva, nel caso in cui abbia optato per il regime di contabilità semplificata (previsto dall’articolo 18 del dpr numero 600 del 1973), può passare al regime forfettario senza dover attendere i tre anni.
Infatti, ai sensi di quanto prevedono la risoluzione numero 64/E del 14 settembre 2018 e il paragrafo 3.1 della circolare numero 9/E del 10 aprile 2019, si tratta di due regimi naturali dei contribuenti minori.