Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate in merito alla flat tax dei forfettari e su cosa fare se si superano i 100mila euro di ricavi. Il tetto di compensi rappresenta il secondo limite al quale devono prestare attenzione le partite Iva forfettarie. Il primo limite, infatti, che la legge di Bilancio 2023 ha innalzato a 85mila euro rispetto ai 65mila euro del 2022, rappresenta la porta di uscita dal regime agevolato per l’anno successivo a quello nel quale i ricavi si siano concretizzati. Tuttavia, la stessa legge di Bilancio dello scorso anno ha previsto un ulteriore tetto di ricavi, pari a 100mila euro, al superamento del quale l’uscita dal regime agevolato di partita Iva avviene da subito, in qualsiasi momento dell’anno.
Su questa uscita, l’Agenzia delle entrate è intervenuta nella giornata di ieri, 5 dicembre 2023, per chiarire le modalità del passaggio al regime ordinario e di come calcolare l’Iva sulla fattura incassata che determini lo sforamento del tetto.
Flat tax forfettari, chiarimenti Agenzia delle entrate su cosa fare per ricavi oltre 100mila euro
È arrivata nella giornata di ieri la circolare numero 32 dell’Agenzia delle entrate, documento che chiarisce come debbano comportarsi le partite Iva al verificarsi dello sforamento previsto per i ricavi e i compensi. Infatti, il regime di vantaggio contiene regole precise per l’entrata, il mantenimento e l’uscita dalla flat tax che consente l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef al 15 per cento per redditi fino a 85mila euro all’anno.
Nei primi cinque anni dall’apertura dell’attività, la percentuale è particolarmente vantaggiosa: infatti, la persona fisica titolare di partita Iva che eserciti un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale può applicare il 5 per cento di imposta sostitutiva.
La circolare dell’Agenzia delle entrate chiarisce come applicare correttamente il regime agevolato e quali siano i limiti da tenere sotto controllo in merito ai ricavi e ai compensi ottenuti durante l’anno. A dicembre, come negli anni scorsi, le partite Iva devono tirare le somme per verificare di avere ancora diritto a rimanere nel regime forfettario anche nel successivo anno.
Flat tax forfettari chiarimenti, cosa avviene allo sforamento dei limiti di reddito o compensi?
Tuttavia, il tetto dei 100mila euro di ricavi o di compensi per una partita Iva a regime forfettario deve essere tenuto d’occhio durante tutto l’anno. Infatti, ai fini del superamento di questo limite, che determina l’uscita immediata dal regime agevolato, secondo il chiarimento operato dall’Agenzia delle entrate, rileva l’incasso e non la emissione della relativa fattura.
Con il passaggio immediato al regime ordinario, l’Iva si applica su tutta la fattura che ha determinato lo sforamento della soglia, senza dove scomporre la base imponibile.
Quando si perde il regime di flat tax di partita Iva?
Le spiegazioni fornite dall’Agenzia delle entrate determinano quindi vari livelli di attenzione nel conseguimento dei ricavi di un lavoratore autonomo o libero professionista. Il tetto massimo di flat tax è stato aumentato dal 1° gennaio 2023 da 65mila euro a 85mila euro. Chi guadagna sotto questa soglia può entrare nel regime di flat tax o rimanerci, qualora fosse già operativo nel 2022.
Superando la quota di 85mila euro di ricavi si perde il diritto a rimanere nella flat tax, ma dall’anno successivo. Quindi, chi nel 2023 ha superato questa soglia, nel 2024 dovrà adottare il regime ordinario di partita Iva.
Cosa fare sulla fattura che determina ricavi sopra i 100mila euro?
Chi invece in qualsiasi momento dell’anno dovesse superare i 100mila euro di compensi e ricavi, deve considerare la fattura che comporta lo sforamento del tetto nel seguente modo:
- se l’emissione della fattura avviene contestualmente all’incasso, il lavoratore autonomo deve esporre l’Iva a debito;
- nel caso in cui l’incasso avviene in un momento susseguente all’emissione della fattura, gli obblighi ai fini dell’Iva sono assolti a partire dal momento in cui il corrispettivo sia stato incassato dell’anzidetta operazione e dovrà essere, altresì, integrata la fattura alla quale l’incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all’incasso medesimo.