Esenzione IMU e case collabenti: chi non paga? Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 4/2023, ha chiarito l’ambito di applicabilità dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per i fabbricati collabenti, i fabbricati rurali strumentali e la conduzione associata di terreni.
L’imposta IMU non è applicabile, e quindi non dovuta, sulle case collabenti, essendo tali immobili privi di reddito; pertanto, non hanno una rilevanza impositiva.
Non viene richiesta la qualifica di coltivatore diretto per l’utilizzo dell’aliquota ridotta, pari allo 0,1. Vediamo insieme gli ultimi chiarimenti normativi sull’IMU per le unità collabenti.
Esenzione IMU e case collabenti
Il Dipartimento delle Finanze si è espresso in merito alla legittimità dell’Imposta Municipale Propria (IMU) sui fabbricati collabenti, iscritti al catasto nella categoria F/2, recependo le disposizioni della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8620/2019.
La discussione è nata perché alcuni Comuni, al fine di percepire l’imposta, miravano a considerare le unità collabenti come aree edificabili, pertanto soggette all’applicazione dell’IMU.
Edificio collabente
Quando un edificio è considerato collabente?
Chiariamo sin da subito che le unità collabenti si riferiscono ai fabbricati degradati, in rovina e fatiscenti, tanto da renderne impossibilitata l’abitabilità; pertanto, non producono una rendita catastale.
Secondo quanto si legge nella rubrica di fiscooggi.it, le case collabenti rientrano nella fattispecie dei fabbricati. Tuttavia, sono prive di rendita; pertanto, non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta IMU.
La normativa prevede, infatti, che per l’applicazione dell’imposta, l’unità abbia una propria capacità contributiva. Questo criterio non sussiste in questa tipologia di fabbricati.
D’altronde, è necessario considerare anche la registrazione al Catasto Edilizio Urbano; pertanto, se le unità sono individuate come “fabbricati”, sicuramente non possono rientrare nei “terreni edificabili”.
Nel merito, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8620/2019 si è espressa:
“Il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito”.
Dello stesso orientamento anche la sentenza n. 19338/2019 e l’ordinanza n. 28581/2020, le quali hanno estromesso l’imposta Imu sulle case collabenti, sia come fabbricati che come aree edificabili, a condizione che la demolizione non condizioni l’autonomia dell’area fabbricabile trasformandola in imponibile.
Pertanto, per unità collabenti, l’imposta Imu non deve essere pagata.
Esenzione IMU e case collabenti – Dichiarazione Catastale
Come dichiarare un immobile Collabente?
Per poter procedere all’iscrizione al catasto di un’unità collabente, è indispensabile la dichiarazione e la documentazione fornita da un professionista.
In questa documentazione devono essere riportate la relazione sullo stato dell’immobile e la firma del professionista a testimonianza dello stato di degrado del fabbricato.
Come si accatastano le unità collabenti? La categoria catastale della costruzione collabente è F/2, recante “Unità collabenti – fabbricati fatiscenti, ruderi, unità con tetto crollato e inutilizzabili”
Quali sono gli immobili che non vanno accatastati? Conformemente alle spiegazioni fornite nelle disposizioni normative contenute nell Articolo 3 Decreto del 02/01/1998 n. 28 del Ministero delle Finanze, costituiscono oggetto dell’inventario tutte le unita’ immobiliari, ai soli fini della identificazione, ai sensi dell’articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso, i seguenti immobili:
- fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
- costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado;
- lastrici solari;
- aree urbane.
A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita’ reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m(elevato a)2;
- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purche’ di volumetria inferiore a 150 m(elevato a)3;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.