Feste patronali in busta paga: come vengono pagate le feste di Sant’Ambrogio a Milano, San Nicola a Bari, San Pietro e Paolo a Roma? Le festività dei Santi Patroni hanno un impatto sullo stipendio? Tali festività, però, influenzano la paga dei lavoratori? Sono molte le domande ricevute che sollevano il problema delle festività in busta paga. In molti si chiedono se le assenze dovute alla festività patronale vengano retribuite. Pertanto, in questo articolo abbiamo cercato di fare un po’ di chiarezza.
Festa patronali in busta paga
La ricorrenza dei patroni più conosciuti in Italia, come San Pietro e Paolo a Roma, Sant’Ambrogio a Milano, San Nicola a Bari, rappresenta un emolumento aggiuntivo in busta paga?
Festeggiare il Santo Patrono è una ricorrenza tanto in Italia quanto negli altri Paesi. Fin qui potrebbe sembrare tutto abbastanza normale, se non fosse per il dubbio insinuatosi in molti lavoratori a cui interessa sapere se le assenze dovute alle festività patronali sono retribuite, nella stessa e identica misura delle festività nazionali.
Come vengono pagati i giorni di festa?
Chiariamo fin da subito che le feste patronali rientrano in busta paga; pertanto, vengono regolarmente retribuite e considerate come festività nazionali.
Tuttavia, a fare la differenza è la data della ricorrenza, ovvero se ricorre in un giorno feriale, come sabato e domenica, a meno che non coincida con una festività.
La sottile differenza riguarda le festività godute e quelle non godute. Per quanto riguarda le festività non godute, sono quelle in cui il giorno festivo corrisponde a un giorno feriale, come sabato o domenica (giorno di riposo per il lavoratore).
È importante notare che le festività non godute vengono retribuite nello stipendio al pari di quelle godute.
Quali sono le festività non godute nel 2023?
Nel 2023, sono state soppresse diverse festività, quali:
- domenica 19 marzo: San Giuseppe;
- giovedì 18 maggio: Ascensione (39° giorno dopo la domenica di Pasqua);
- giovedì 8 giugno: Corpus Domini (60° giorno dopo la domenica di Pasqua);
- giovedì 29 giugno: Santi Apostoli Pietro e Paolo;
- sabato 4 novembre: Unità Nazionale.
Il diritto alle feste patronali in busta paga
Come viene pagata festa patronale?
Se il lavoratore lavora durante la festività, ha diritto a una maggiorazione in busta paga dettata dalle ore lavorate. Diversamente, se il giorno festivo cade di domenica, ovvero nel giorno di riposo del lavoratore, egli ha diritto a un importo aggiuntivo pari a 1/26 della quota della retribuzione percepita.
L’articolo 22 del CCNL 11 novembre 1958, recita:
Il trattamento economico spettante ai lavoratori in caso di festività è regolato come segue:
- “qualora non vi sia prestazione d’opera, verranno corrisposte otto ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio;
- qualora vi sia prestazione d’opera, al lavoratore deve essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di
- la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione della percentuale per il lavoro festivo o, in quanto spetti, per lavoro straordinario festivo.
Il trattamento stabilito verra’ praticato anche qualora la festività coincida con una giornata domenicale o di riposo compensativo, che, nel caso della festività del Santo Patrono, verrà ragguagliato alla retribuzione normale, corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale contrattuale”.
Malattia e festa patronale
Quando viene pagata la festa patronale?
Come detto sopra, le feste patronali sono equiparate alle altre festività in rosso nel calendario; pertanto, sono retribuite al pari di un normale giorno lavorativo, mentre l’importo viene determinato dal CCNL di riferimento.
Se il lavoratore nel giorno della festa patronale risulta assente per maternità, ferie o malattia, ha diritto alla regolare retribuzione nello stipendio.
Diversamente, se svolge una regolare attività lavorativa, ha diritto all’importo aggiuntivo in busta paga.
Festa patronali in busta paga: il diritto al riposo
Quando si azzerano le ferie?
Il diritto di riposo è contenuto nell’articolo 2109, 2 comma, c.c., che recita:
“Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto, dopo un anno d’ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo e’ stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità”.
“L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non puo’ essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’art. 2118”.
Pertanto, il periodo feriale corrisponde:
- almeno 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione;
- per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.