Malattia lavoratori sportivi: con la pubblicazione del messaggio n. 4182 del 24 novembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda quelle che sono le nuove regole in merito alla tutela previdenziale che viene riconosciuta in caso di lavoratori sportivi che si trovano in uno stato di malattia.

La tutela della malattia relativa ai sopra citati lavoratori, nello specifico, viene riconosciuta esclusivamente nel caso in cui questi ultimi siano iscritti presso il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP) gestito dall’INPS oppure presso la Gestione Separata dell’Istituto.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, e successive modificazioni, nonché all’interno dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995.

Il messaggio in oggetto che è stato pubblicato da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, inoltre, si riferisce anche alle precedenti istruzioni che sono state fornite dallo stesso mediante la pubblicazione della circolare n. 88 del 31 ottobre 2023.

Malattia lavoratori sportivi: le istruzioni dell’INPS per quanto riguarda la tutela previdenziale

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione del messaggio in oggetto l’INPS ripercorre e specifica quelle che sono le novità che sono state introdotte a partire dal 1° luglio 2023 per quanto riguarda la disciplina relativa al lavoro sportivo ed, in particolare, ai lavoratori sportivi, sia che essi siano dei professionisti che operino nel settore dilettantistico.

Nel fare questo l’Istituto effettua una distinzione tra i seguenti soggetti:

  • i lavoratori dipendenti che sono iscritti al FPSP;
  • i lavoratori che sono iscritti alla Gestione Separata INPS e che operano mediante la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) nel settore dilettantistico;
  • i lavoratori autonomi o i co.co.co che operano nel settore professionistico.

Dopodiché, entrando maggiormente nel dettaglio in merito alla tutela previdenziale che viene concessa in caso di malattia, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ricorda che il lavoratore privato subordinato o iscritto alla Gestione Separata deve obbligatoriamente procedere alla richiesta del certificato medico telematico, il quale deve essere rilasciato dal rispettivo medico curante.

In seguito al rilascio della certificazione medica, poi, i lavoratori interessati devono verificare in maniera estremamente accurata i propri dati anagrafici e il domicilio per la reperibilità che sono stati inseriti all’interno della stessa da parte del medico affinché siano corretti.

Un ulteriore obbligo che grava sul lavoratore è quello relativo alle tempistiche per la consegna del certificato medico nel caso in cui venga rilasciato in formato cartaceo.

In questa circostanza, infatti, il lavoratore ha l’obbligo di inviare la certificazione medica all’INPS e anche al proprio datore di lavoro entro il termine di 2 giorni dalla data in cui viene rilasciato dal medico curante.

Qualora, poi, subentrino delle variazioni per quanto riguarda l’indirizzo di reperibilità durante il corso del periodo relativo alla malattia, il lavoratore dovrà comunicare in maniera tempestiva tale modifica attraverso l’utilizzo dell’apposito servizio online denominato “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”, il quale viene messo a disposizione all’interno del sito web ufficiale dell’INPS.

Il sopra citato servizio telematico potrà essere utilizzato dai soggetti interessati previa autenticazione mediante l’utilizzo delle proprie credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Gli eventuali controlli domiciliari da parte del medico legale che opera per l’INPS saranno effettuati durante il corso delle fasce orarie di reperibilità previste dalla legge.