Il whistleblowing, la disciplina prevista dal decreto legislativo numero 24 del 10 marzo 2023, entra nel vivo con l’ultima scadenza del 17 dicembre prossimo, quella che vedrà l’allargamento della platea dei soggetti obbligati a intraprendere nuove funzioni di segnalazione tra le imprese che impieghino da 50 a 249 dipendenti. La nuova disciplina ha recepito in Italia la direttiva europea numero 1937 del 2019 inerente la protezione da assicurare a chi segnali violazioni del diritto dell’Unione europea. In fase di recepimento della direttiva europea, l’Italia si è data quale obiettivo quello di proteggere il soggetto che segnali la commissione di illeciti e di violazioni all’interno di enti pubblici e soggetti privati.
In concreto, il decreto legislativo 24 del 2023 ha già efficacia dallo scorso 15 luglio sia per i soggetti del settore pubblico, che quelli del settore privato con almeno 250 dipendenti. La novità è l’allargamento dei soggetti obbligati dal 17 dicembre prossimo. Tutti i soggetti dovranno rafforzare i principi di trasparenza, integrità e responsabilità mediante il contrasto e la prevenzione di violazioni e di illeciti in modo da garantire il più elevato livello di protezione dei whistleblower (segnalanti).
Whistleblowing dal 17 dicembre 2023: a chi si applica, chi è il segnalante e cosa si può segnalare
In arrivo l’attuazione completa della nuova disciplina del whistleblowing con l’obbligo di adottare canali interni di segnalazione dal 17 dicembre prossimo, esteso anche alle imprese da 50 a 249 dipendenti. La nuova disciplina di segnalazioni di illeciti e di violazioni si applica, dunque:
- a tutti i soggetti pubblici (amministrazioni pubbliche, autorità amministrative indipendenti, enti pubblici economici, concessionari di pubblico servizio, società a controllo pubblico, società in house anche se quotate);
- ai soggetti privati che, nell’ultimo anno, abbiano impiegato la media di almeno 50 lavoratori subordinati, sia con contratto a tempo determinato che indeterminato;
- a determinati soggetti attivi in specifici settori, come quello dei servizi, prodotti e mercati finanziari, di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di tutela dell’ambiente e della sicurezza dei trasporti, anche se nell’ultimo anno avessero impiegato una media inferiore a 50 lavoratori subordinati;
- ai soggetti del settore privato che abbiano adottato modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, anche con media dei lavoratori al di sotto di 50 subordinati nell’ultimo anno.
Whistleblowing, 17 dicembre 2023: chi può fare una segnalazione?
In merito alla figura del segnalante nel whistleblowing, la nuova disciplina precisa che si tratta di una persona che opera nel contesto lavorativo sia di un ente pubblico che di un’azienda privata anche con differenti funzioni, in particolare quale:
- dipendente, non solo dell’ente per la quale avviene la segnalazione ma anche di partner commerciali dell’ente stesso. Può trattarsi anche di un collaboratore, non esclusivamente di un lavoratore subordinato;
- di un lavoratore autonomo o libero professionista e consulente;
- di un volontario o tirocinante, anche senza retribuzione;
- di un azionista venuto a conoscenza dell’illecito o della violazione;
- di soggetti con funzioni amministrative, direzionali, di controllo, di vigilanza o di rappresentanza.
Cosa si può segnalare?
Infine, ecco cosa può essere oggetto di segnalazione nell’ambito della nuova disciplina del whistleblowing, come da decreto legislativo 24 del 2023. Il Legislatore prevede atti, illeciti, comportamenti e omissioni che possono essere segnalati. La violazione può avvenire rispetto a norme nazionali o dell’Unione europea con lesione dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente. Inoltre, può trattarsi di violazioni già commesse o non ancora commesse. Per queste ultime, il whistleblower possiede degli elementi concreti o fondati sospetti.
Può trattarsi, ancora, di comportamenti volti a occultare le le violazioni. Infine, il decreto ammette a segnalazione anche fattispecie legate ai rapporti di lavoro. Ad esempio, si possono segnalare violazioni relative a un rapporto di lavoro già terminato, oppure intervenute nel periodo di prova del lavoratore o in un rapporto di lavoro che non sia ancora iniziato. In quest’ultimo caso, le informazioni possono essere state acquisite dal whistleblower nelle fasi di selezioni o, comunque, precontrattuali.