Riconteggio debiti annullati: con la pubblicazione del messaggio n. 4244 del 28 novembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la proroga all’11 dicembre 2023 per quanto riguarda la scadenza ai fini della presentazione dell’apposita domanda da parte dei soggetti interessati.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 23 bis del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, nonché alle istruzioni che sono state fornito dall’Istituto mediante le disposizioni che sono contenute all’interno della precedente circolare n. 86 del 10 ottobre 2023.
Riconteggio debiti annullati: l’INPS comunica la proroga dal 10 novembre 2023 all’11 dicembre 2023 per l’invio della domanda
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione della circolare n. 86 del 10 ottobre 2023 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda la presentazione della domanda di riconteggio dei debiti annullati.
A tal proposito, nello specifico, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che la suddetta domanda deve essere presentata entro il termine ultimo del 10 novembre 2023, in modo che le Strutture INPS competenti sul territorio abbiano il tempo necessario ai fini della verifica, dell’eventuale accoglimento e dell’eventuale notifica dell’esito della stessa ai soggetti interessati.
Dopodiché, è stato previsto che questi ultimi abbiano l’obbligo di effettuare il versamento dei contributi e delle sanzioni civili dovute entro la scadenza del 31 dicembre 2023.
Mediante la pubblicazione del messaggio in oggetto, invece, l’Istituto ha comunicato la proroga dei termini dal 10 novembre 2023 all’11 dicembre 2023, in modo da fornire una tutela in merito alle posizioni assicurative dei soggetti per i quali i debiti contributivi sono stati annullati.
Inoltre, l’INPS ha annunciato che la scadenza ai fini del pagamento integrale delle somme di denaro che sono dovute e che sono oggetto di riconteggio resta ferma al 31 dicembre 2023.
Come fare domanda?
Con la pubblicazione della precedente circolare n. 86 del 2023, come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’INPS ha fornito le istruzioni in merito alla presentazione delle domande di riconteggio dei debiti annullati all’Istituto stesso.
Attraverso la suddetta circolare, nello specifico, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato le modalità ai fini dell’invio delle istanza da parte dei seguenti soggetti:
- i soggetti che sono iscritti presso le Gestioni degli artigiani e dei commercianti;
- i lavoratori autonomi agricoli;
- i committenti e i professionisti che sono iscritti presso la Gestione separata INPS.
Ecco, dunque, quali sono le modalità che i sopra citati soggetti devono rispettare per quanto riguarda l’invio della domanda di riconteggio all’Istituto:
- i lavoratori iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti devono trasmettere l’istanza attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti:
- tramite il “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, andando a selezionare l’apposita voce “Ruoli/avvisi di addebito”;
- tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo della Struttura INPS competente sul territorio, esclusivamente nel caso in cui si sia verificato il decesso del soggetto titolare dei crediti sottoposti allo stralcio da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- i lavoratori agricoli autonomi devono trasmettere l’istanza attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti:
- tramite il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, andando a selezionare l’apposita voce “Avvisi di addebito”;
- tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo della Struttura INPS competente sul territorio, esclusivamente nel caso in cui si sia verificato il decesso del soggetto titolare dei crediti sottoposti allo stralcio da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- i committenti iscritti alla Gestione separata INPS devono trasmettere l’istanza attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti:
- tramite il “Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata”, andando a selezionare l’apposita voce “Altro”;
- tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo della Struttura INPS competente sul territorio;
- i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono trasmettere l’istanza attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti:
- tramite il “Cassetto previdenziale Liberi professionisti”, andando a selezionare l’apposita voce “Altro”;
- tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo della Struttura INPS competente sul territorio.