Lavoratori sportivi co.co.co.: con la pubblicazione del messaggio n. 4268 del 29 novembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la proroga dal 30 novembre 2023 al 7 dicembre 2023 per quanto riguarda gli adempimenti relativi all’invio dei dati all’interno dei flussi Uniemens di competenza del mese di ottobre 2023.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno della precedente circolare dell’Istituto n. 88 del 31 ottobre 2023 e alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, il quale dispone il riordino e la riforma di quanto è stato previsto in merito agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché al lavoro sportivo in generale.
Lavoratori sportivi co.co.co.: l’INPS comunica la proroga per l’invio dei dati contributi dal 30 novembre 2023 al 7 dicembre 2023
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, attraverso la pubblicazione della circolare n. 88 del 2023 l’INPS ha specificato tutto ciò che riguarda la nuova disciplina in materia di lavoro sportivo e, nello specifico, degli obblighi contributivi che devono essere rispettati da parte degli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.
Dopodiché, in seguito all’introduzione di nuove norme da parte dell’apposito decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, nonché alla comunicazione delle istruzioni da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per quanto riguarda l’iscrizione al c.d. Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’Istituto stesso e alla Gestione Separata INPS, con la pubblicazione del successivo messaggio n. 4012 del 14 novembre 2023 è stata prevista la scadenza del 30 novembre 2023 per il versamento dei contributi dovuti da parte dei seguenti soggetti:
- i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale;
- i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.
Tale obbligo, in particolare, è previsto per i datori di lavoro in merito ai compensi che sono stati effettivamente erogati ai sopra citati soggetti nel mese di ottobre 2023.
A tal proposito, dunque, con il messaggio in oggetto l’INPS ha comunicato ai datori di lavoro interessati la proroga della scadenza dal 30 novembre 2023 al 7 dicembre 2023 ai fini dell’invio dei dati relativi ai flussi Uniemens di competenza di ottobre dell’anno in corso.
L’aliquota prevista, di importo pari al 2,03%, deve essere indicata all’interno dell’apposito campo del flusso Uniemens con il valore 0203 (4 cifre).
Modalità di esposizione dei dati contributivi all’interno dei flussi Uniemens
Con la pubblicazione della circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, della quale abbiamo già fatto cenno durante il corso dei precedenti paragrafi, l’INPS ha fornito tra le altre cose anche le istruzioni per quanto riguarda le modalità di esposizione dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sul flusso di denuncia Uniemens dei compensi erogati.
La suddetta circolare dell’Istituto, nello specifico, la quale è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, comunica che a partire dal 1° luglio 2023 i datori di lavoro obbligati al versamento dei contributi relativi ai co.co.co iscritti alla Gestione Separata INPS devono inviare le denunce individuali Uniemens attraverso le seguenti modalità:
- i co.co.co. obbligati a versare un’aliquota contributiva pari al 25% ai fini dell’IVS, devono inserire il codice D1 nell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>;
- i co.co.co. obbligati a versare un’aliquota pari al 2,03%, devono inserire il codice D2 nell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>;
- i co.co.co. obbligati a versare un’aliquota pari al 24% ai fini dell’IVS, devono inserire il codice D3 nell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>.